Danno erariale per i premi di produttività a pioggia
Corte dei Conti, sentenza 301 del 2015.
La Sezione territoriale della Corte di Conti aveva condannato un dirigente comunale al pagamento del danno arrecato all’Ente a seguito di irregolarità nell'applicazione del fondo per il trattamento accessorio previsto dall’articolo 15 del ccnl per il personale non dirigente degli enti locali (Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività).
Si contestava al dirigente di aver liquidato i compensi relativi a due progetti obiettivo senza le condizioni previste ed in assenza della documentazione inerente il personale impiegato, i tempi di attuazione, la verifica dei risultati e la corresponsione dei benefici. I progetti non risultavano redatti preventivamente, risolvendosi le note in una mera distribuzione di somme a consuntivo, né risultava alcuna certificazione del lavoro svolto.
Il parametro principale assunto per la ripartizione degli incentivi in questione era stato quello della presenza in servizio, apprezzabile solo in termini di quantità ma inidoneo a conferire al lavoro svolto un valore aggiunto.
La Corte dei Conti, investita della controversia, ha confermato che per i progetti obiettivo non sono state rispettate le condizioni previste per il loro finanziamento, determinando l’inutile dispendio dei predetti fondi attraverso la loro distribuzione a pioggia.
Secondo la Corte non vi è stata alcuna attività progettuale, venendo a mancare ogni elemento di programmazione, monitoraggio e controllo dell’attività ammessa a premio.
La Corte dei Conti ha ritenuto riscontrati anche gli altri requisiti della responsabilità amministrativa: il rapporto di servizio, il nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso e la colpa grave.
La Corte dei Conti ha, dunque, respinto l'appello del dirigente comunale confermando la condanna.
08/06/2015