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Danno biologico da infortunio sul lavoro. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Nola, sentenza 1356 del 2020.

Il Tribunale di Nola ha accolto il ricorso di una lavoratrice in merito alla quantificazione della percentuale di menomazione dovuta ad un infortunio sul lavoro.

La dipendente, impegnata nel reparto di ginecologia ed ostetricia di una casa di cura, durante l'orario di servizio, mentre provvedeva al trasporto di biancheria, cadeva nel vano della piattaforma elevatrice, da un'altezza di circa sei metri, provocandosi una ferita lacero-contusa alla gamba sinistra con frattura del piede destro.

La società datrice di lavoro denunciava l'accaduto come infortunio. L’INAIL riconosceva un menomazione pari solo al 12%, provvedendo alla liquidazione del relativo indennizzo in capitale

Con ricorso al Tribunale, ritenuta incongrua la valutazione, la lavoratrice ha chiesto l’accertamento della sussistenza di postumi invalidanti nella misura pari o superiore al 15% e la condanna dell’Istituto alla corresponsione in suo favore della differenza.

La fattispecie ricade nella disciplina successiva all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 38/2000. In particolare, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del Decreto in tema di danno biologico, il nuovo meccanismo di indennizzo dell’infortunio è basato sul principio per cui le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

Disposta dal Giudice la consulenza tecnica d’ufficio, il Consulente, pur concordando con la valutazione della commissione medica che aveva riconosciuto il 12% all’epoca dell’infortunio, ha evidenziato che le minorazioni riportate dalla lavoratrice presentano i caratteri della permanenza ed hanno subito una chiara evoluzione negativa, configurando, dunque, un danno biologico del 15%.

Il Tribunale ha accolto, pertanto, il ricorso della lavoratrice condannando l’INAIL al pagamento della differenza di importo tra l’indennizzo in forma di capitale già liquidato e quello commisurato ad una percentuale di danno biologico accertato del 15%.

30 ottobre 2020

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