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Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

A cura di Nicola De Palma

Dottore Commercialista – Revisore Legale

Con la Legge di stabilità 2016 è stato introdotto, per gli anni dal 2016 al 2019, un credito di imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie e del 10 per cento per le grandi.

Il decreto legge 243/2016 ha modificato la disciplina del credito d’imposta, prevedendo tra l’altro: l’estensione dell’agevolazione all’intero territorio della regione Sardegna; l’innalzamento delle aliquote del credito d’imposta che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020; l’aumento dell’ammontare massimo agevolabile per ciascun progetto di investimento; la cumulabilità del credito d’imposta con altri aiuti di Stato e con gli aiuti de minimis, nei limiti dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea.

Il credito d'imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019.

L’impresa beneficiaria può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

L’agevolazione può essere utilizzata da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa localizzati nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia, quindi in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e con alcune limitazioni in Molise, Sardegna e Abruzzo.

Sono escluse le imprese in difficoltà economica (come definite nella Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014) e quelle operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Il valore del contributo si differenzia a seconda dell’ubicazione della sede di dove viene effettuate l’investimento, della dimensione del soggetto richiedente e dell’epoca di acquisizione dei beni che possono godere dell’agevolazione.

 Il tetto massimo per ciascun progetto d’investimento realizzato dal 1/1/2016 fino al 28/2/2017 è pari a 1,5 milioni di euro per le Piccole Imprese, 5 milioni di euro per le Medie Imprese e 15 milioni di euro per le Grandi Imprese.

Per gli investimenti realizzati prima del 28/2/2017 la percentuale di contributo si calcola sull’investimento netto.

Per “investimento netto” deve intendersi la differenza tra il costo del bene acquistato e la quota di ammortamento dei beni preesistenti nella stessa categoria.

Il tetto massimo per ciascun progetto d’investimento realizzato a partire dal 1/3/2017 è pari a 3 milioni di euro per le Piccole Imprese, 10 milioni di euro per le Medie Imprese e 15 milioni di euro per le Grandi Imprese.

Per gli investimenti realizzati dopo il 1/3/2017 non si deve più tener conto degli ammortamenti detratti e la percentuale di contributo si calcola direttamente sul costo dell’investimento.

Sono agevolabili tutti i programmi di investimento realizzati dal 1/1/2016 ed il 31/12/2019, mediante l’acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi di fabbrica classificabili nelle seguenti voci dell’attivo patrimoniale: “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, nonché software e tecnologie digitali.

Sono esclusi, a titolo esemplificativo, i beni usati, i terreni, i fabbricati, le immobilizzazioni immateriali diverse da quelle sopra indicate.

Il programma di investimenti che si intende sottoporre ad agevolazione deve necessariamente rientrare in una delle tipologie previste dalla normativa: nuovo stabilimento; ampliamento stabilimento; nuovi prodotti aggiuntivi; cambiamento processo produttivo.

Sono in ogni caso esclusi gli investimenti che abbiano natura di mera sostituzione.

Il credito d’imposta relativo a programmi di investimento realizzati prima del 1/3/2017 non è cumulabile con altre agevolazioni.

11 settembre 2019

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