Crediti del lavoratore nei confronti di impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria conseguente a sequestro penale.
INL, lettera circolare 4623 del 2018.
Il personale ispettivo adotta la diffida accertativa nei casi in cui, in dipendenza della violazione di norme contrattuali, accerta la mancata corresponsione dei crediti patrimoniali di pertinenza dei lavoratori diffidando, quindi, il datore di lavoro a provvedere al versamento del dovuto.
Il mancato pagamento delle somme, comporta l’adozione di un provvedimento, cosiddetto di convalida, da parte del Direttore dell’Ispettorato territoriale competente che imprime alla diffida natura di titolo esecutivo.
Relativamente alla possibilità di adottare la convalida nei casi di intervenuto fallimento della società o nel caso di pendenza di procedure di sovraindebitamento il Ministero del lavoro si era espresso con parere negativo, precisando che, in entrambi i casi il Legislatore ha posto il divieto del creditore di intraprendere azioni esecutive rispettivamente a seguito della dichiarazione di fallimento e sino al momento in cui diventa definitivo il provvedimento di omologazione.
Anche nel caso in sequesto di natura penale, lo stesso Legislatore prevede espressamente il divieto per i creditori di promuovere o proseguire azioni esecutive a seguito dell’adozione del provvedimento (articolo 55 D.Lgs. 159/2011), con la conseguenza che un precedente provvedimento di diffida accertativa non potrebbe essere validato dal Direttore di sede. In materia la giurisprudenza di merito ha affermato il principio secondo cui per il soddisfacimento dei crediti che trovano titolo nell’esecuzione del rapporto di lavoro anteriormente alla data in cui la società datrice di lavoro è stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria, il lavoratore non deve chiedere un’ingiunzione di pagamento al giudice del lavoro, in quanto nella fattispecie trova applicazione l’art. 52 D.Lgs. n. 159/2011.
Il D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), inoltre, ai fini del riconoscimento dei crediti dei terzi, compresi i lavoratori, richiede che il giudice delegato verifichi, previa richiesta di ammissione del credito da parte del soggetto interessato, la ricorrenza delle condizioni indicate tra cui, in particolare che il credito non risulti essere stato strumentale all’attività illecita che ha dato causa al provvedimento di sequestro.
In cosiderazione del quadro normativo ed in linea con l’orientamento giurisprudenziale, i crediti dei lavoratori, a seguito del sequestro, possono essere accertati esclusivamente attraverso la procedura prevista dal D.Lgs. 159/2011, con esclusione pertanto dell’adozione della diffida accertativa da parte del personale ispettivo.
4 giugno 2018