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Contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia.

Inps, messaggio 1428 del 2018.

La legge 92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

A partire dall’anno 2016 il contributo è stato riconosciuto alle lavoratrici dipendenti e alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata ed alle lavoratrici autonome.

Il beneficio è stato prorogato per il biennio 2017–2018 dalla legge di bilancio 2017 sia per le lavoratrici dipendenti che per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata ed autonome.

A partire dall’anno 2018 il voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting viene rinominato “Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e viene erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”.

Possono accedere al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici: le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro; le lavoratrici iscritte, che si trovino, al momento della presentazione della domanda, ancora all’interno degli 11 mesi successivi alla conclusione del teorico periodo di indennità di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale; le lavoratrici autonome o imprenditrici (coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne) che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio.

Non sono ammesse al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici: le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale; le lavoratrici in fase di gestazione; le lavoratrici che siano ancora in congedo di maternità (o nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità in caso di lavoratrici autonome o imprenditrici e di lavoratrici iscritte alla Gestione separata); le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati; le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro: il contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati; il contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting erogato secondo le modalità del “Libretto Famiglia”.

L’importo del contributo è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia allo stesso da parte della lavoratrice.

Le lavoratrici par-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre.

Il contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l’infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco formato sulla base delle iscrizioni effettuate dalle strutture stesse.

Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby-sitting viene erogato mediante il “Libretto Famiglia”.

La presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino a esaurimento dello stanziamento.

12 maggio 2018

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