Congedo obbligatorio e facoltativo dei padri lavoratori dipendenti.
INPS, circolare 42 del 2021.
La legge 178 del 2020 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti, introdotte in via sperimentale dalla legge 92 del 2021, si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2021.
Inoltre, per effetto della legge 178 del 2020, la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l’anno 2021, a dieci giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
La legge 178 del 2020 ha, inoltre, previsto ed ampliato la tutela del congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del figlio.
Le modifiche apportate, dunque, comportano:
- la proroga del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, che costituiscono misure sperimentali introdotte dalla citata legge 92 del 2012, anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2021;
- l’ampliamento da sette a dieci giorni del congedo obbligatorio dei padri, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.
Per il settore agricolo, le operazioni interessano la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro.
La legge 178 del 2020 ha, altresì, prorogato, per l'anno 2021, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Per quanto concerne, infine, il computo dei giorni relativi ai congedi in argomento, si precisa che devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.
La legge 178 del 2020 ha previsto la fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo anche in caso di morte perinatale. Sulla base delle rilevazioni effettuate dall’Istituto Superiore della Sanità, per periodo di morte perinatale generalmente si considera il periodo compreso tra l’inizio della ventottesima settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del minore. Tuttavia, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si ritiene che, coerentemente con la durata del beneficio, la tutela debba essere garantita in caso di morte perinatale avvenuta nei primi dieci giorni di vita del minore.
15 settembre 2021