Condizioni previste per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento uguali anche per gli ultra-sessantacinquenni
Corte di Cassazione, sentenza 20825 del 2014
Con sentenza del 2007, la Corte di appello di Bari accoglieva l'appello dell'INPS e rigettava la domanda proposta da un cittadino per il riconoscimento all'indennità di accompagnamento.
Il CTU aveva escluso, al pari della Commissione Medica, che il soggetto ultra-sessantacinquenne fosse incapace di deambulare autonomamente, senza il costante aiuto altrui, e di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita.
La Corte di Appello riteneva corretto il diniego del beneficio dell'indennità di accompagnamento anche per gli ultra-sessantacinquenni, a prescindere dall'età, nel caso fossero in grado di deambulare e di attendere autonomamente agli atti quotidiani di vita.
La Corte di Cassazione ha, appresso, riaffermato che per godere della indennità di accompagnamento è richiesta, anche per gli ultra-sessantacinquenni, l'impossibilità di deambulazione o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Le condizioni previste per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, per tutti, dunque, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. Non rilevano, inoltre, elementi episodici: è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non solo in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni e specifici atti della vita quotidiana. Contano, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice complicazione di deambulazione o difficoltà di compimento degli atti della vita quotidiana.
Tali requisiti sono richiesti chiaramente anche per gli ultra-sessantacinquenni, poiché il D.gs. 509/88 non ha configurato un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ma ha posto solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi, in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto, non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa.
20/10/2014