Condizioni per la legittimità del lavoro interinale e del patto di prova: vittoria in Cassazione per lo Studio Legale Carozza.
Corte di Cassazione, 12811 del 2017.
La Corte d'Appello di Roma dichiarava illegittimo il contratto di fornitura di lavoro temporaneo stipulato da un lavoratore, assistito dallo Studio Legale Carozza, con la azienda fornitrice, e conseguentemente illegittimo il contratto di lavoro con la utilizzatrice SDA EXPRESS COURIER spa, nonché la successiva assunzione dello stesso lavoratore a tempo indeterminato e con patto di prova da parte della stessa SDA ed il relativo licenziamento per mancato superamento dell'esperimento.
Per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso la SDA EXPRESS COURIER. Il lavoratore resisteva con l'assistenza dell'avvocato Domenico Carozza.
La Suprema Corte, accogliendo le ragioni della difesa del lavoratore, rigettava le doglianze della SDA EXPRESS COURIER e confermava la illegitimittà del contratto di lavoro interinale e del licenziamento operato nel corso del secondo rapporto.
Nell'ambito della disciplina di cui alla legge 196/1997 in materia di rapporto di lavoro interinale, la mancanza o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l'impresa fornitrice ed il singolo lavoratore, dei casi in cui è possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell'impresa utilizzatrice, spezza l'unitarietà della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilità dell'offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti fondamentali del lavoratore e fa venir meno quella presunzione di legittimità del contratto interinale, che il legislatore fa discendere dall'indicazione nel contratto di fornitura delle ipotesi in cui il contratto interinale può essere concluso. Pertanto, il contratto di lavoro col fornitore interposto si considera a tutti gli effetti instaurato con l'utilizzatore interponente.
La legittimità del contratto di fornitura costituisce il presupposto per la stipulazione di un legittimo contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Ne consegue che l'illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e, quindi, l'instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo; inoltre, alla conversione soggettiva del rapporto si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato.
Quanto alla valutazione del patto di prova (apposto al successivo contratto di lavoro a tempo indeterminato), se di certo rileva l'identità delle mansioni svolte nel primo e nel secondo contratto, in ogni caso la società, in mancanza di una valida risoluzione del precedente rapporto lavorativo, non poteva stipulare altro rapporto di lavoro subordinato, tanto meno in prova, con lo stesso lavoratore.
Anche in ordine configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso, proposta dalla SDA EXPRESS COURIER, la Suprema Corte ha rilevato che non è di per sé sufficiente, per dichiarare la mera inerzia del lavoratore dopo l'impugnazione del licenziamento, o il semplice ritardo nell'esercizio dei suoi diritti, essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo.
29 maggio 2017