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Condanna per discriminazione di genere attuata in una selezione pubblica

Tribunale di Torino, sentenza 1404/ 2013.

Il Giudice del Lavoro di Torino ha ordinato all'Agenzia delle Entrate di rielaborare una graduatoria pubblicata eliminando il criterio dell'assegnazione del punteggio che teneva conto del lavoro part-time per misurare la professionalità acquisita.
L'intervento del Tribunale era stato invocato da una candidata esclusa dalla progressione economica, la quale lamentava che l'adozione di tale parametro potesse costituire una discriminazione di genere.
L'azione giudiziaria è stata promossa in virtù dell'art. 38 del D.lgs. 198/2006: tale norma  consente a chi subisce una discriminazione di genere, diretta o indiretta, connessa all'accesso al lavoro, a promozioni, alla formazione professionale, a questioni retributive o previdenziali, di adire il Giudice per far cessare il comportamento discriminatorio del datore di lavoro pubblico o privato. Il ricorso al Tribunale può essere promosso direttamente dal soggetto interessato oppure delegando le organizzazioni sindacali o le associazioni che si occupano del diritto leso.
Il Giudice del Lavoro di Torino ha rilevato che statisticamente il part-time interessava le donne nella misura dell'83% del personale impiegato negli uffici coinvolti e che l'Agenzia delle Entrate non aveva assolto all'onere di provare che non vi erano ragioni obiettive per giustificare l'utilizzo dello svolgimento del  lavoro part-time quale elemento di valutazione. Il Tribunale ha ritenuto, dunque, che l'adozione del predetto criterio per determinare la graduatoria costituisse discriminazione indiretta in quanto si trattava di un comportamento apparentemente neutro ma effettivamente discriminante.  

02/09/2013

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