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Comunicazioni obbligatorie di assunzione ed effetti sulla decadenza dal trattamento di integrazione salariale o dall’indennità di mobilità per omessa comunicazione da parte del lavoratore.

INPS, messaggio n. 15079 del 2013.


Un lavoratore durante il periodo di cassa integrazione potrebbe svolgere, in alcuni casi, un altro lavoro, sia subordinato che autonomo. La nuova attività lavorativa può essere, però, solo temporanea. Durante il rapporto di lavoro subentrato, l’integrazione salariale è sospesa.
La sospensione può essere ottenuta con la trasmissione all’INPS, al proprio datore di lavoro con cui il rapporto è sospeso ed al Centro per l’Impiego, della nuova attività a tempo determinato.
Quando cessa il periodo in cui si è svolta la nuova occupazione, il lavoratore è tenuto a riferire all’INPS la conclusione della nuova attività, allegando alla comunicazione il contratto di lavoro o una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la cessazione della collaborazione. L’INPS dovrebbe provvedere, dunque, a ripristinare la cassa integrazione precedentemente interrotta.
Quando il nuovo impiego è a tempo indeterminato, dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro di provenienza si conclude in modo definitivo e non vi è più la facoltà di ripristinare la cassa integrazione. Solo qualora non si dovesse superare il periodo di prova, il lavoratore potrà avere accesso alla integrazione salariale nuovamente.
Nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale in condizione di cassa integrazione, è possibile cumulare la prestazione con l’altra attività lavorativa sempre a tempo parziale che si svolge in orari diversi da quelli del rapporto sospeso.
Il lavoro occasionale accessorio è compatibile con la cassa integrazione fino alla concorrenza di un reddito di euro 3000 l'anno.
L'INPS con il messaggio n. 15079/2013 ha chiarito che il lavoratore in cassa integrazione che ha firmato un contratto per svolgere lavoro subordinato a tempo parziale o indeterminato o che svolge attività autonoma non dovrebbe più effettuare all’INPS la comunicazione a suo carico.
In presenza della comunicazione preventiva obbligatoria da parte del datore di lavoro non si dovrebbe procedere alla declaratoria di decadenza dal diritto all’integrazione salariale, né alla dichiarazione di decadenza dal diritto all’indennità di mobilità.
L'INPS ha sottolineato che il D.l. 76/2013 ha previsto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga obbligatorie sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali, nonché nei confronti dell'Ufficio territoriale del Governo e delle Province.
Secondo l'INPS, l’ambito della norma riguarderebbe anche la comunicazione preventiva a carico del lavoratore di inizio dell’attività lavorativa durante la cassa integrazione. Qualora sia presentata la comunicazione preventiva obbligatoria da parte del datore di lavoro, essa dovrebbe essere considerata equivalente alle dichiarazioni previste a carico del lavoratore.
In presenza di detta comunicazione obbligatoria del datore di lavoro , non dovrebbe procedersi alla declaratoria di decadenza dal diritto all’integrazione salariale, ovvero dal diritto all’indennità di mobilità, anche qualora il lavoratore abbia omesso di effettuare all’INPS la propria comunicazione.
In tali casi, verificata la rioccupazione dal sistema UNILAV, l’INPS dovrebbe solo sospendere il trattamento di integrazione salariale o l’indennità di mobilità.

14/10/2013

 

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