Comune di Napoli: diritto al pagamento dell’indennità di risultato per i dirigenti. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.
Tribunale di Napoli, sentenza 5089 del 2021.
Alcuni dipendenti del Comune di Napoli proponevano ricorso per ottenere l’indennità di risultato non corrisposta per gli anni 2016 e 2017. I medesimi deducevano di aver ricoperto negli stessi anni la funzione di dirigente dei servizi comunali, esponevano di avere ricevuto per gli anni 2016 e 2017 le schede di valutazione positiva delle prestazioni dirigenziali
e di avere, in conseguenza, maturato l’indennità di risultato. Nonostante in data 30 maggio 2017, fosse stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo del personale dirigenziale, con il quale erano stati definiti i criteri di distribuzione e pagamento dell’indennità di posizione e di risultato, nulla era stato pagato.
Il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso.
In base al decreto legislativo 165/2001 ed alle norme dei Ccnl collegati, la struttura del trattamento retributivo dei dirigenti si compone oltre che della retribuzione fissa, o di base, anche di una retribuzione accessoria congiunta, che ne ha rimesso la disciplina al contratto individuale, al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione.
Anche se il decreto legislativo 165/2001 ha reso necessaria la presenza, nella retribuzione del dirigente, di una parte accessoria correlata alle concrete funzioni ed alle responsabilità, tuttavia la relativa determinazione è rimessa alla emanazione del provvedimento di graduazione delle funzioni da parte dell'Amministrazione e, poi, alla negoziazione tra le Parti sociali. Non è configurabile alcuna responsabilità della Pubblica Amministrazione nei confronti dei propri dipendenti, in termini di un preteso inadempimento all'obbligo contrattuale di avviare tempestivamente le procedure di confronto sindacale per la graduazione delle funzioni, quale ulteriore condizione della pretesa economica.
Nel trattamento economico accessorio sono comprese: 1) l'indennità di posizione che varia, secondo le funzioni ricoperte e le responsabilità connesse, in base ad una graduazione operata da ciascuna Amministrazione; 2) l'indennità di risultato, finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti.
La retribuzione di posizione riflette il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione e denota, quindi, attraverso il collegamento al livello di responsabilità, lo specifico valore economico di una determinata posizione dirigenziale al di fuori di ogni automatismo.
La retribuzione di risultato, invece, corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione.
Indennità di posizione e indennità di risultato, rappresentano, quindi, strumenti di differenziazione e di flessibilità del trattamento economico con funzione incentivante.
Sia la retribuzione posizione sia quella di risultato, lungi dal costituire voci automatiche, restano invece subordinate, per ciascun dirigente, a specifiche determinazioni annuali, volte a vagliare la presenza in concreto dei relativi presupposti determinazioni da effettuare, nel caso della retribuzione di risultato, solo a seguito della definizione, parimenti annuale, degli obiettivi e delle valutazioni degli organi di controllo interno, oltre che al rispetto dei limiti delle risorse disponibili e della capacità di spesa dell'Amministrazione interessata.
È escluso che possa essere riconosciuta una posizione giuridica di diritto soggettivo pieno a vedere compensata con la retribuzione di risultato l'attività svolta. Occorre, piuttosto, procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 29 del Ccnl 23 dicembre 1999, Comparto Regioni - Enti Locali Area Della Dirigenza.
In base a tale norma contrattuale, dedicata alla retribuzione di risultato, gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato. Nella definizione dei criteri, gli enti devono prevedere che la retribuzione di risultato possa essere erogata solo a seguito di preventiva definizione degli obiettivi annuali e della positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con detti obiettivi, secondo le risultanze dei sistemi di valutazione.
Il Giudice non può sostituirsi alle Parti sociali nella determinazione del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici in genere, visto che l'adozione da parte della Pubblica Amministrazione di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente, di per sé, a costituire d una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà delle parti collettive.
Tale principio vale, a maggior ragione, con riguardo alle indennità di risultato e di posizione dei dirigenti, per la cui attribuzione, oltre ai generali presupposti, riferiti anche ai limiti di spesa, sono necessarie le verifiche in concreto dell'operato dei destinatari.
L'Amministrazione non si può considerare inadempiente per non essere pervenuta a concludere con le Parti sociali il contratto collettivo, laddove prevede come necessaria, nella retribuzione del dirigente, una parte accessoria correlata alle funzioni e alle responsabilità.
Nel caso affrontato è pacifico e documentato che la disciplina per la definizione dei presupposti per l’erogazione dell’indennità di risultato per le annualità 2013-2016 è stata adottata, dopo il contratto integrativo del 30-5-2017, soltanto con la delibera comunale del 13-7-2017.
La verifica del raggiungimento dell’obiettivo è stata, quindi, assegnata al Nucleo di valutazione. Non è sufficiente, tuttavia, che il Nucleo di Valutazione metta a punto un sistema di valutazione dei risultati dei dipendenti interessati ma occorre anche che tale sistema conduca ad una valutazione positiva da parte dei dirigenti del settore. Al fine di radicare il diritto alla percezione della retribuzione di risultato, occorre che l’attività valutativa si concluda positivamente. Pertanto, i compensi non rispondono ad alcun automatismo ma risultano in ogni caso subordinati al superamento del vaglio del nucleo di valutazione, il diritto di credito alla loro valutazione rivendicazione sorge solo nel momento del conseguimento di tale positivo giudizio.
Nel caso esaminato, i dipendenti hanno conseguito la positiva valutazione che ha effettivamente riguardato sia il 2016 che il 2017.
È venuta, invero, a mancare, sia per il 2016 che per il 2017, la determinazione della copertura finanziaria, che è parimenti ritenuta necessaria ai fini della configurazione della fattispecie. La determinazione del fondo destinato al finanziamento del trattamento accessorio è, infatti, avvenuta solamente con la delibera comunale 657 del dicembre 2019.
A fronte del complesso coacervo delle leggi che, anche con cadenza annuale, sono intervenute, ai fini del contenimento della spesa pubblica, nella materia dei fondi destinati al trattamento accessorio, non può f ritenersi addebitabile ad un comportamento inadempiente del Comune la mancata maturazione del diritto degli istanti in un momento antecedente alla determinazione della necessaria copertura finanziaria.
Il Tribunale, in conclusione, ha dichiarato il diritto dei dipendenti all’indennità di risultato per gli anni 2016 e 2017 con condanna del Comune di Napoli al pagamento dei relativi importi.
8 ottobre 2021