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Comune condannato a risarcire il necroforo per l’infarto subito mentre trasportava un cadavere.

Tribunale di Napoli, sentenza 3093 del 2022.

Un dipendente del Comune di Napoli agiva in giudizio riferendo di svolgere mansioni necroforo. In ragione dei compiti affidati, il lavoratore sollevava cadaveri quasi tutti i giorni di peso superiore a 120 kg con l’aiuto di un solo collega. Deduceva che tale attività veniva svolta in condizioni di disagio, prelevando, ad esempio, i cadaveri da fossati, anche di notte, con climi freddi o torridi, sotto la pioggia battente, scendendo numerose scale. L’interessato lamentava che in un’occasione, mentre sollevava e trasportava per le scale una salma, avvertiva un dolore trafittivo nella zona interscapolare e dispnea e si recava al pronto soccorso. Il giorno successivo il lavoratore veniva trattato con angioplastica coronarica. Nei giorni successivi gli venivano diagnostiche diverse patologie: disturbo d'ansia con attacchi di panico, broncopolmonite, cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa e sindrome depressiva.  

Il lavoratore evidenziava che il documento di valutazione dei rischi del Comune di Napoli richiede che il sollevamento dei cadaveri deve essere effettuato da quattro operatori e che l’ente non aveva dotato gli operatori di mezzi meccanici per sollevare i cadaveri, specie nelle situazioni di particolare disagio. L’interessato, inoltre, non era mai sottoposto a visita di idoneità.

Il dipendente sosteneva che le patologie sofferte erano conseguenza degli sforzi fisici, straordinariamente ripetuti, gravosi e intensi. Il lavoratore invocava il grave inadempimento contrattuale del datore di lavoro e chiedeva il risarcimento dei danni.

L'assicurazione obbligatoria dell’INAIL esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l'esonero non opera; in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti complementari, vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale. L'esonero del datore di lavoro non opera allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo, per cui la responsabilità permane per la parte che eccede le indennità liquidate dall'INAIL ed il risarcimento è dovuto dal datore di lavoro. Di qui la nozione di danno differenziale, inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d'ufficio.

Il Tribunale ha accertato la responsabilità del Comune di Napoli nella gestione del rapporto di lavoro, per la violazione degli obblighi legali e contrattuali stabiliti dalle norme poste a tutela della salute dei lavoratori.

Il Consulente Tecnico di Ufficio, nominato dal Tribunale, ha rilevato che per la patologia cardiaca un’incidenza concausale per il particolare impegno fisico richiesto nella movimentazione della salma disposta per servizio che ha causato l’evento acuto con la necessità, nel corso della degenza, di trattamento chirurgico.

Il Tribunale ha, quindi, condannato il Comune di Napoli al risarcimento del danno biologico in favore del lavoratore nella misura corrispondente al 20% e del danno morale.

30 novembre 2022

 

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