Coincidenza di assetti proprietari anche per interposta persona: agevolazioni negate.
Corte di Cassazione, sentenza 9662 del 2019.
La Corte di Appello di Napoli rigettava l'appello dispiegato da una società nei riguardi della pronuncia del Tribunale della stessa città che aveva accolto solo in parte l'opposizione a cartella esattoriale per recupero di crediti contributivi.
La Corte di Appello riteneva che fosse dimostrato l'assunto dell'INPS secondo cui la società interessata, come anche le altre società coinvolte, facevano capo ad un unico soggetto, o quanto meno la sua famiglia; l'incremento occupazionale che era presupposto del diritto agli sgravi per le assunzioni andava, pertanto, misurato sui lavoratori di tutte le predette società e non su quelli della sola società interessata.
La Corte di Appello, al fine di affermare l'esistenza della prova dell'unicità del referente soggettivo delle società, valorizzava la contiguità produttiva delle attività da esse svolte, la comunanza di numeri di telefono e fax, il fatto che diversi dipendenti avevano lavorato per certi periodi per una e, in altri periodi, per altra società del gruppo ed infine il fatto che l’amministratore fosse partecipe, per ampie quote, di tutte le società, di cui erano quotisti, per il resto, la di lui moglie ed i figli del medesimo.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dalla società.
La Suprema Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui la legge 448/1998, secondo un principio generale in tema di sgravi che è comune alla legge 223/1991, alla legge 92/2012 ed al decreto legislativo 150/2015, ove prevede che l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, va inteso nel senso che rientrano in tale fattispecie anche le ipotesi in cui le diverse società presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, ovverosia tutte le situazioni in cui consti la presenza di un comune nucleo proprietario in grado di ideare e attuare operazioni coordinate di assunzione e licenziamento del medesimo personale.
Nel caso affrontato l'unicità di conduzione delle plurime società è stata positivamente ravvisata sulla base di un articolato quadro indiziario, in cui è stato valorizzato: il riferirsi delle quattro società, desunto dalle risultanze camerali, al medesimo settore produttivo ed attività ad esso complementari ed ausiliarie; l'unitarietà dei mezzi di comunicazione (numeri di telefono e fax) utilizzati; la commistione del personale, tale per cui diversi dipendenti hanno lavorato ora per una ora per l'altra delle compagini ed infine il ricorrere di una unicità proprietaria delle quote, facenti capo tutte ad un’unica persona ed a suoi familiari (moglie e figli).
5 maggio 2021