CIGS e concordato preventivo con o senza cessione di beni
Ministero del Lavoro, Interpello 23/2013.
Il Ministero del Lavoro è intervenuto in ordine alla interpretazione dell’art. 3 della Legge 223/1991, recentemente modificato, che disciplina la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese sottoposte a procedure concorsuali. Il Ministero ha espresso il proprio parere sulla possibilità di concedere all’azienda interessata il trattamento di CIGS in ipotesi di ammissione a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni.
Ai sensi della attuale formulazione dell'art. 3 della Legge 223/1991, la CIGS viene concessa ai lavoratori di imprese rientranti nel campo di applicazione della citata Legge in caso di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria laddove “sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.
Il Ministero ha emanato il Decreto 70750/2012 per individuare i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze di CIGS presentate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario.
L'articolo 3 della Legge 223/1991 prevede che il trattamento straordinario di integrazione salariale è riconosciuto anche “nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni”, ferma restando la relativa omologazione.
Il Ministero aveva già espresso l'avviso, con una nota del 2010, che sebbene la norma contempli la concessione della CIGS solo nell’ipotesi di concordato preventivo con cessione di beni, dovrebbe ritenersi che tutte le fattispecie di concordato preventivo, con o senza cessione dei beni, consentano l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, in quanto sottoposte al controllo dell’autorità giudiziaria.
Risulterebbe escluso, invece, il “piano di risanamento” previsto dall’art. 67 della Legge Fallimentare, perché questa procedura, volta a sanare la situazione debitoria aziendale, è attestata esclusivamente da un professionista e non da un soggetto pubblico terzo.
Il Ministero del Lavoro ritiene, dunque, che il DECRETO 70750/2012 sarebbe volto ad indicare esclusivamente quali siano i parametri oggettivi per la valutazione delle istanze in relazione alle procedure concorsuali ivi contemplate (dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria) e non invece ad individuare le fattispecie rientranti nel campo di applicazione della norma. Pertanto, il trattamento straordinario di integrazione salariale dovrebbe essere concesso anche ai lavoratori di imprese ammesse a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni.
02/09/2013