Ccnl comparto sanità: l'indennità di coordinamento può essere revocata solo per cessazione delle funzioni o valutazione negativa. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.
Tribunale di Napoli Nord, sentenza 2881 del 2018.
Un dipendente dell'ASL NA 2 si rivolgeva all'avvocato Domenico Carozza perché lamentava il mancato riconoscimento del diritto all'indennità di coordinamento previsto dall’articolo 10 del ccnl comparto Sanità secondo biennio 1998/2001.
L'interessato dall'aprile 2003 all'agosto 2003 presso il Dipartimento di Salute Mentale era stato collaboratore professionale sanitario-infermiere (inquadrato nella Categoria D) con conferimento di posizione organizzativa quale responsabile assistenza salute mentale. Dal settembre 2003 il medesimo era collaboratore professionale sanitario esperto, coordinatore, con inquadramento nella Categoria DS, sempre titolare della posizione organizzativa di responsabile assistenza salute mentale.
Il lavoratore dal 1994 aveva sempre svolto mansioni di coordinatore (già capo sala) e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2003 aveva percepito la parte variabile dell’indennità di coordinamento sulla base di una delibera dell'ASL.
A decorrere dal mese di aprile del 2003, a fronte del conferimento dell'incarico di posizione organizzativa, e in mancanza di espresso provvedimento di revoca, non aveva più ricevuto il trattamento economico per indennità di coordinamento.
Con ricorso giudiziario si sosteneva che l'articolo 10 del ccnl statuisce che l'indennità di coordinamento attribuita al personale è revocabile solo nel caso in cui venga meno la funzione di coordinatore o nel caso di valutazione negativa delle funzioni stesse. Agli atti dell'Azienda Sanitaria Locale non risultavano a carico del dipendente revoche delle funzioni o valutazioni negative delle stesse. Dall’Aprile 2003, tuttavia, il lavoratore non aveva ricevuto alcunché a titolo di indennità di coordinamento, nonostante la regolarità dell'incarico e il reale svolgimento delle funzioni. Si esponeva, inoltre, che l'articolo 11 del ccnl espressamente stabilisce che le posizioni organizzative possono essere conferite al personale assegnatario delle posizioni e delle indennità di coordinamento, potendosi ritenere così i due istituti cumulabili e non incompatibili.
L'ASL NA 2 resisteva in giudizio eccependo l'infondatezza delle richieste del lavoratore.
Il Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto la domanda dell'interessato fondata.
L'articolo 10 del comparto Sanità ha previsto una specifica indennità, composta da una parte fissa ed una parte variabile, in favore di coloro ai quali venga affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione, nonché del personale
appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria e (ove articolata al suo interno) di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato.
Nel caso affrontato, come emerge dalle delibere e dalle buste paga di gennaio, febbraio e marzo 2003, la parte variabile della indennità di coordinamento è stata formalmente riconosciuta all'interessato da gennaio a marzo del 2003.
Con successiva delibera è stato riconosciuto al lavoratore il trattamento economico anche per il periodo successivo, senza alcuna revoca espressa dell’indennità in questione per il periodo intermedio, né una valutazione negativa per cui, in mancanza di prova contraria, la previsione di tale indennità deve ritenersi sussistente anche per il periodo intermedio.
Il cumulo tra l'indennità spettante per la posizione organizzativa e quella di coordinamento non costituisce un’illegittima doppia retribuzione per lo svolgimento della medesima attività. La normativa contrattuale non preclude affatto la possibilità di cumulo fra le due indennità. Al contrario, l'articolo 10 del ccnl dispone che le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento. La norma contrattuale, pertanto, prevede espressamente la possibilità di erogare anche la parte variabile dell'indennità di coordinamento, dovendo le aziende valutare la complessità dei compiti di coordinamento e considerare la disponibilità dei fondi. Di contro nessuna norma esclude espressamente la cumulabilità in caso di titolarità di posizione organizzativa. Al contrario, proprio la titolarità di posizione organizzativa consente di ritenere la fondatezza della valutazione di una maggiore complessità dei compiti di coordinamento con conseguente erogabilità della parte variabile.
Il Giudice del Lavoro ha, quindi, accolto il ricorso e condannato l'ASL NA 2 a pagare al lavoratore l'indennità di coordinamento reclamata.
28 settembre 2018