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Cassa Edile ed obbligo di adempimento dell'impresa.

Tribunale di Napoli sentenza numero 8897 del 2015.

La Cassa Edile di Napoli proponeva ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Napoli nei confronti di un'impresa edile per il mancato versamento di accantonamenti e contributi. Il Giudice del Lavoro emetteva un decreto per il pagamento degli importi indicati dall'impresa nelle denunce mensili ma non pagati.

L'impresa proponeva opposizione, lamentando l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli e l'inapplicabilità del ccnl e degli accordi contrattuali con la Cassa Edile.

La Cassa Edile di Napoli spiegava le proprie difese con l'assistenza dell'avvocato Domenico Carozza.

Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione dell'impresa ed ha confermato la condanna al pagamento.

L'impresa risulta iscritta, infatti, alla Cassa Edile della Provincia di Napoli. Competente, quindi, sulla base della sede della Cassa Edile deve essere il Tribunale di Napoli.

L'impresa, inoltre, con l'iscrizione alla Cassa Edile e con la presentazione delle relative denunce ha prestato adesione ad un vincolo obbligatorio diretto ed esclusivo nei confronti della Cassa Edile.

Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Cassa Edili stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi sono correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non né è ammesso il pagamento solo parziale. La Cassa Edile, ove sia stata prestata l'adesione dell'impresa, ha titolo per ottenere in proprio il pagamento delle quote di contribuzione e, quale mandataria dei lavoratori, il versamento degli accantonamenti.

Il Tribunale di Napoli ha, inoltre, ricordato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui le Casse Edile non si limitano ad effettuare a favore degli aventi diritto il pagamento delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare a favore dei lavoratori, ma adempiono a vere e proprie prestazioni previdenziali. La Cassa Edile deve essere, quindi, ricompresa al pari degli altri enti di previdenza e assistenza, nella previsione del codice di procedura civile secondo cui valgono come prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo le attestazioni del credito rilasciate dall'ente costituite, in questi casi, anche dalle denunce dei lavoratori.

16 novembre 2015

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