Articolo

Carpentiere che utilizza il martello pneumatico e sindrome del tunnel carpale. Riconoscimento della malattia professionale.

Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Napoli Nord, sentenza 343 del 2022.

Il Tribunale di Napoli Nord ha accolto il ricorso promosso da un lavoratore che, svolgendo le mansioni di carpentiere, aveva subito una lesione alla mano sinistra a causa dell’utilizzo del martello pneumatico.

Il lavoratore per circa venti anni aveva svolto compiti di carpentiere per diverse imprese edili. In tutti i cantieri in cui era stato impegnato, l’interessato aveva sempre dovuto far uso per diverse ore del martello pneumatico. In ultimo, il lavoratore stava eseguendo la prestazione per eseguire una struttura in cemento che sarebbe diventata una cantina. Il medesimo, mentre faceva uso del martello e della tenaglia, rimaneva improvvisamente bloccato con la mano sinistra. Il lavatore doveva ricorrere prima la pronto soccorso e, poi, essere sottoposto ad operazione chirurgica.

La struttura clinica che lo aveva ospitato diagnosticava la sindrome del tunnel carpale. La stessa patologia veniva confermata anche del medico del lavoratore.  

Il lavoratore presentava domanda di riconoscimento di malattia professionale all'INAIL. L’Istituto, anche l’esito del ricorso amministrativo, rigettava la richiesta escludendo l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata.

Veniva, pertanto, promosso ricorso giudiziario.

Il Tribunale ha rilevato che per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a partire dal 25.07.2000 è dovuto un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero una rendita vitalizia, che comprende sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16%.

Il Giudice ha disposto la consulenza tecnica, dalla quale è emerso che le patologie sofferte dal lavoratore, a differenza di quanto sostenuto dall’INAIL, sono in nesso di derivazione causale o concausale determinante con l'esposizione all'attività lavorativa espletata. La malattia sofferta, inoltre, è riportata nella tabella INAIL per le malattie professionali, da cui derivano una riduzione permanente dell’attitudine lavorativa e una menomazione all’integrità psico-fisica che configurano un danno biologico nella misura complessiva del 6%.

Avendo considerato corrette le conclusioni del consulente, il Tribunale condannato l’INAIL al riconoscimento in favore del ricorrente dell’indennizzo in conto capitale in ragione di un grado di invalidità del 6%.

10 marzo 2022

 

Condividi questo articolo: