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Cambio di appalto e rapporti di lavoro.

Legge 122 del 2016.

La legge comunitaria 2015-2016 ha modificato la disciplina applicabile in caso di cambio di appalto, riformulando l’articolo 29 del D.Lgs. 276/2003.

La precedente disposizione normativa escludeva l’applicazione della disciplina sul trasferimento di azienda, prevista dall’articolo 2112 del codice civile, in tutte quelle ipotesi in cui il personale transitava alle dipendenze di un altro appaltatore in presenza di norme dettate dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dal bando di gara.

La disposizione, come modificata, prevede adesso che l’acquisizione del personale già impegnato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto di appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa, non costituisce trasferimento di azienda o di parte di azienda.

Nel caso di cambio di appalto, dunque, sarà esclusa la disciplina del trasferimento di azienda nei confronti del subentrante solo se quest’ultimo si presenti con la propria autonoma struttura organizzativa e produttiva e vi siano elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa del subentrante rispetto al precedente conduttore dell’appalto.

La nuova disciplina modifica, pertanto, i criteri per la differenziazione tra il concetto di appalto e di trasferimento di azienda: tale assimilazione, prima del tutto esclusa, ora non avviene solo al cospetto di elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa.

Laddove non ci sia discontinuità ed autonoma struttura organizzativa, si configurerebbe un trasferimento di azienda, con applicazione della disciplina e delle tutele previste dall'articolo 2112 del codice civile. In tal caso, il nuovo l'appaltatore dovrà subentrare nei rapporti di lavoro del precedente appaltatore, dovendo garantire la continuità, l'anzianità di servizio, i trattamenti retributivi, l'orario di lavoro e l'inquadramento, rispondendo in via solidale con l’antecedente appaltatore per i crediti dei dipendenti al momento del trasferimento.

23 luglio 2016

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