Articolo

Bando di concorso: illegittima la clausola che riserva all'amministrazione la facoltà di non procedere alla nomina

Corte di Cassazione, sentenza n. 20735 del 2014.

Una Azienda Speciale bandiva un concorso pubblico per l'assunzione di un direttore generale.
Espletata la gara, l'azienda negava l'assunzione del vincitore invocando la clausola, contenuta nel bando di concorso, in forza della quale la nomina doveva essere fatta in base alla graduatoria con riserva per la commissione giudicatrice, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna nomina.
Il vincitore del concorso proponeva ricorso.
La Corte d'appello dell'Aquila condannava la società al risarcimento dei danni in favore del vincitore, pari alle retribuzioni che questi avrebbe percepito quale direttore generale della società.
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza, rilevando che l'Azienda Speciale non aveva possibilità di scelta discrezionale in quanto era già stato scelto di nominare il proprio direttore generale tramite concorso.
La procedura concorsuale, una volta adottata, deve essere legittima perché vincola l'amministrazione costituendo questa un atto negoziale di offerta al pubblico.
La Cassazione ha ricordato la duplice natura giuridica del bando di concorso, di provvedimento amministrativo e di atto negoziale che vincola nei confronti dei partecipanti al concorso.
Considerato come provvedimento amministrativo, deve escludersi che l'approvazione definitiva della graduatoria possa porsi in contraddizione con la delibera di indizione e con il bando, negando addirittura l'interesse pubblico perseguito con l'apertura del procedimento e trasformando il concorso indetto per la copertura di determinati posti in mera verifica di idoneità professionale di personale da assumere solo in relazione a fabbisogni futuri e incerti.
Sotto il profilo della natura negoziale dell'atto con il quale la graduatoria è approvata, la clausola di riserva all'amministrazione della facoltà di non procedere all'assunzione è nulla perché condizione meramente potestativa siccome subordina l'obbligo di assunzione alla mera volontà dell'amministrazione medesima.

17/11/2014

Condividi questo articolo: