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Azienda sanitaria: sussiste il danno derivante dall’essere sottoposto a continua reperibilità.

Corte di Cassazione, sentenza 17976 del 2022

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un’Azienda Sanitaria avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva accolto la domanda proposta da un dipendente dell'Azienda Sanitaria avente ad oggetto la condanna dell’Azienda datrice di lavoro al risarcimento del danno subito a causa della condotta della stessa parte datoriale.

In particolare, il danno subito dal dipendente, concretizzatosi in un infarto da cui è stato colpito il lavoratore, è ricondotto ad una ipotesi di mobbing, dal momento che lo stesso dipendente era stato costretto a garantire la reperibilità 365 giorni all'anno ed era sottoposto a turni massacranti a causa della gravissima situazione in cui versava la struttura ospedaliera presso cui era collocato.

La Corte d’Appello di Palermo, quindi, ha ritenuto, sulla scorta della consulenza tecnica d’ufficio, che il trascorso lavorativo del dipendente fosse concausa efficiente e determinante dell'evento morbigeno e dunque che la pretesa risarcitoria fosse meritevole di accoglimento sotto il profilo della violazione dell'articolo 2087 del Codice civile, non essendo state adottate le misure necessarie a garantire l'integrità fisica del lavoratore. In particolare, per i giudici dell’appello, l’Azienda Sanitaria aveva l’onere di potenziare l'organico di personale assegnato alla struttura, al fine di consentire al lavoratore la fruizione di adeguati turni di riposo e lo svolgimento di prestazioni lavorative contenute nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Azienda Sanitaria, che ha lamentato l'incongruità logica e giuridica della decisione, tenuto conto della consistenza del bacino d'utenza del presidio ospedaliero cui il dipendente era addetto e della predisposizione morbigena del medesimo, in ordine all’individuazione del trascorso lavorativo quale concausa efficiente e determinante dell'evento lesivo dell’integrità fisica del lavoratore.

La Cassazione, nel ritenere il motivo infondato, ha sottolineato come il giudizio espresso dalla Corte d’Appello fosse concorde con le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d’ufficio incaricato della rinnovazione della perizia. Proprio la consulenza tecnica, infatti, aveva rinvenuto nelle modalità di impiego del lavoratore la valenza di concausa efficiente e determinante del grave pregiudizio fisico subito dal medesimo in concorso con il quadro morboso antecedente, valutato come non prevalente rispetto allo stress occupazionale.

A ciò si aggiunga che la Corte di merito aveva accertato l'effettuazione da parte del lavoratore di turni di reperibilità in misura di gran lunga superiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di comparto e la mancata fruizione di riposi settimanali.

24 giugno 2022

 

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