Azienda Sanitaria Locale condannata a pagare le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni di livello superiore. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.
Tribunale di Napoli, sentenza 1591 del 2021.
Una lavoratrice agiva per l’accertamento del diritto all’inquadramento professionale nell’area DS del Ccnl comparto dipendenti Sanità e per il diritto alle differenze retributive conseguenti.
L’interessata affermava di essere stata dipendente della Azienda Sanitaria Locale dal 1978, addetta quale collaboratrice professionale sanitaria, inquadrata in categoria D. La medesima sosteneva di essere stata successivamente impegnata in un Ospedale con mansioni di caposala presso diverse Unità operative complesse.
Con il ricorso giudiziario venivano richiamati l’articolo 52 del decreto legislativo 165/2001 e le diposizioni contrattuali relative alla D ed alla categoria DS.
Il Giudice ha preliminarmente sottolineato che, nell’ambito del pubblico impiego, restano invalicabili i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, per cui lo svolgimento di fatto di mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento superiore non potrà mai determinare l’inquadramento del dipendente in un livello superiore, ma solo il riconoscimento del trattamento retributivo ad esso riferito per evitare. Qualora l’assegnazione a mansioni superiori avvenga al di fuori dei casi tassativamente indicati dalla Legge, il lavoratore conserva, comunque, il diritto alla corresponsione delle differenze di trattamento economico previste per la qualifica superiore ricoperta.
Il Tribunale ha rilevato che la richiesta di riconoscimento delle differenze retributive maturate è subordinata al previo accertamento e riconoscimento dell’effettivo svolgimento di attività richiedenti un alto grado di autonomia e responsabilità.
Il Tribunale, analizzando le risultanze probatorie e le prescrizioni del contratto collettivo, ha stabilito che la lavoratrice avesse diritto a percepire le differenze retributive invocate. Il Giudice, infatti, ha sottolineato che l’interessata ha svolto con continuità un ruolo di coordinamento e gestione all’interno del proprio reparto, sicché le mansioni superiori si sono aggiunte a quelle svolte in virtù dell’inquadramento contrattuale.
Il Tribunale ha, pertanto, accolto la domanda e condannato l’Azienda Sanitaria Locale al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto considerando quale livello di inquadramento il DS.
22 aprile 2021