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Avviamento obbligatorio al lavoro: mancata assunzione e risarcimento del danno

Corte di Cassazione, sentenza 19609 del 2014
E' imposto ai datori di lavoro privati, che raggiungo determinati requisiti e dimensioni, di assumere i lavoratori rientranti nelle categorie protette, fatte salve le eccezioni previste.
L’atto di avviamento da parte dei servizi competenti per il collocamento obbligatorio non comporta, però, l’automatica costituzione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro deve procedere alla formale assunzione del lavoratore appartenente alle categorie protette.
L’avviamento necessita, dunque, della collaborazione del datore di lavoro, che può opporre un legittimo rifiuto solo in alcuni individuati casi.
Il datore di lavoro che, invece senza motivo conforme alla legge paralizza l’azione amministrativa e rifiuta di procedere all’assunzione obbligatoria del lavoratore avviato dai servizi competenti, oltre alla sanzione amministrativa, risponde dei danni causati al lavoratore.
I danni che il datore di lavoro inadempiente deve risarcire al lavoratore avviato obbligatoriamente possono consistere nella mancata retribuzione che avrebbe percepito se il rapporto di lavoro fosse stato sollecitamente instaurato.
La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente in ordine alle indicazioni per la determinazione del danno risarcibile in questi casi.
Una datore di lavoro illegittimamente si era opposto alla assunzione di una lavoratrice disabile ritenendo senza fondamento l'inapplicabilità nei suoi confronti degli obblighi di assunzione di personale protetto. Il Pretore lo aveva, quindi al risarcimento dei danni.
La Corte di Appello aveva confermato la condanna al risarcimento del danno in favore della lavoratrice commisurato alle retribuzioni maturate in relazione al pregiudizio sofferto dalla predetta per la mancata assunzione in seguito al provvedimento di avviamento obbligatorio al lavoro.
La Corte di Cassazione ha ribadito l'orientamento secondo cui il datore, inadempiente all’obbligo di assunzione del lavoratore avviato ai sensi delta legge menzionata, è tenuto a risarcire l'intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha conseguenzialmente subito durante tutto il periodo in cui è protratta l'inadempienza del datore medesimo, pregiudizio da determinare in concreto sulla base del complesso delle utilità (salari e stipendi) che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove fosse stato tempestivamente assunto dalla data di efficacia del provvedimento di avviamento obbligatorio al lavoro.

06/10/2014
 

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