Autotrasportatore: per il lavoro straordinario i cronotachigrafi sono solo elemento presuntivo.
Corte di Cassazione, sentenza 6013 del 2016.
Il Tribunale di Patti condannava una società a pagare ad un proprio dipendente, che aveva lavorato come autista, le differenze retributive per l'attività di lavoro effettivamente svolta e relativa ad ore di lavoro eccedenti, rispetto alle otto ore giornaliere, e svolte anche di sabato, non considerate in busta paga.
Dopo il rigetto dell’appello, la società proponeva ricorso per cassazione.
In particolare, la società si doleva del valore probatorio assegnato ai dischi crono-tachigrafici a seguito del disconoscimento da parte del datore di lavoro. Ad avviso della società, l'effettività del lavoro prestato non poteva essere dichiarata in ragione dei soli dischi crono-tachigrafici, rinnegati da essa datrice di lavoro, e in mancanza di ulteriori elementi atti a dimostrare l'esercizio dell'attività lavorativa. La Corte d'Appello, inoltre, non aveva considerato lo stato di incertezza che vi era sulla provenienza degli stessi. La società richiamava anche la disciplina del Regolamento CE 3821 del 1985.
La Corte di Cassazione ha ricordato che l'accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, e della sua effettiva entità, non può fondarsi unicamente sui dischi crono-tachigrafici, prodotti in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, in quanto da soli inidonei ad una piena prova, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice, costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta, sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo.
Nel caso affrontato, però, la Suprema Corte ha respinto le obiezioni della società ed ha rilevato che la Corte d'Appello aveva tenuto conto della contestazione effettuata dalla società in ordine ai dischi crono-tachigrafici ed aveva rilevato che gli stessi non erano l'unico elemento di prova, sussistendo in favore della domanda del lavoratore anche le risultanze della prova per testimoni.
Le due CTU espletate nel corso del giudizio, in ragione di quanto registrato sul singolo dischetto, avevano rilevato le ore effettive di guida giornaliera, e quantificato, in base a quanto pagato e risultante dalle buste paga e sulla scorta del contratto collettivo applicabile alla fattispecie, le differenze dovute per il lavoro in più svolto e non considerato dal datore di lavoro.
La domanda del lavoratore risultava provata dalle risultanze delle dichiarazioni dei testimoni in uno alla documentazione agli atti del processo, e le CTU disposte non avevano supplito all'onere della prova gravante sul lavoratore.
La Corte di Cassazione ha, quindi, rigettato il ricorso condannando la società ad oltre quattromila euro di spese legali.
10 aprile 2018