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Autista di betoniera e lombosciatalgia: riconoscimento della natura professionale della patologia. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 2272 del 2018.

Un operaio lamentava di aver contratto una forma di lombosciatalgia con ernia discale a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa di addetto alle mansioni di autista alle dipendenze di una società esercente attività di trasporto calcestruzzi, da cui era derivata una riduzione permanente della attitudine lavorativa.

Nonostante le numerose richieste ed i ricorsi amministrativi previsti per legge, proposti con l’assistenza del Patronato INAS CISL Caserta, volti ad ottenere il riconoscimento della rendita per malattia professionale, l'INAIL non accordava le provvidenze richieste.

Il lavoratore veniva affidato alle cure dell’avvocato Domenico Carozza.

Veniva proposto ricorso giudiziario con cui si chiedeva la condanna dell'INAIL a costituire in favore dell’interessato una rendita per inabilità permanente o di riconoscere un indennizzo in conto capitale.

L'INAIL si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande dell’operaio.

Nel corso del procedimento venivano interrogati alcuni testimoni.

Il Giudice del Lavoro conferiva, a seguire, incarico ad un Consulente Tecnico di Ufficio.

La disciplina del caso è quella introdotta con il D.lgs. 38/2000, riguardante tutti gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000.

L’articolo 13 ha introdotto l’indennizzabilità del danno biologico a carico dell’INAIL. Si è così stabilito che se il grado di menomazione dell’integrità psico-fisica accertato è inferiore al 6% il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo; se il grado di menomazione è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico; se

infine il grado di menomazione è pari o superiore al 16% il lavoratore ha diritto ad una rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione.

Dall’istruttoria svolta è risultata provata l’attività dell’interessato quale conducente di autobetoniera. Egli si era occupato, nel corso degli anni, della preparazione e controllo del mezzo, aveva guidato per ore l’autobetoniera negli spostamenti, aveva provveduto alle faticose attività di carico e scarico, aveva eseguito la frequente pulizia del mezzo ed aveva collaborato alle operazioni necessarie presso i cantieri.

Il Consulente di Ufficio, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che la patologia lamentata dal lavoratore, ovvero l’Ernia discale del tratto lombare con sofferenza radicolare destra, determina un grado di inabilità lavorativa pari al 10%.

Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate.

Le malattie professionali sono tabellate se indicate nelle due tabelle prevista dalla legge (industria ed l’agricoltura) e provocate da lavorazioni indicate nelle stesse.

Se la patologia ricade nel sistema tabellare, il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della stessa. Allorquando si sia realizzata la prova dell'adibizione a lavorazione tabellata e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata, si presume secondo legge che quella malattia sia di origine professionale.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 179 del 1988, ha introdotto, oltre al sistema tabellare, la possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore è comunque di origine professionale.

Nel caso affrontato, in ordine alla natura professionale di tale patologia, il Consulente di Ufficio ha evidenziato che, sulla base delle tabelle attualmente in vigore nella Lista I, che ricomprende le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità, per le quali l’onere della prova non è a carico del lavoratore, la malattia inerente l’ernia discale lombare consegue alle vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici.

Per l’attività svolta di autista di automezzi pesanti svolta per circa 25 anni, il lavoratore è, quindi, stato esposto al rischio da agente fisico delle vibrazioni trasmesse al corpo intero.

Il Tribunale ha, dunque, ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità permanente in favore del lavoratore ed ha condannato l'INAIL alla corresponsione in favore del medesimo dell'indennizzo in capitale.

8 ottobre 2018

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