Attuazione direttiva contro l'abuso sessuale sui minori: nuovo obbligo per i datori di lavoro
Ministero della Giustizia circolare n. 3 del 2014, nota n. 4 del 2014.
Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il decreto legislativo 39/2014, emanato in attuazione di una direttiva dell'Unione Europea relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
A partire da tale data, per la previsione di cui all'articolo 25 bis del DPR 313/2002 introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per i reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e adescamento di minorenni previsti dal codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
L’obbligo di tale adempimento sorgerebbe soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi, soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica, si appresti alla stipula di un contratto di lavoro.
Non sussisterebbe obbligo, invece, laddove il soggetto si avvalga di forme di collaborazione che non si configurino come rapporto di lavoro.
Fatta salva l’instaurazione di un rapporto di lavoro. l’adempimento non sarebbe richiesto, in quanto il soggetto, che si avvale dell’opera di terzi, non sarebbe datore di lavoro.
L’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale non graverebbe, pertanto, su enti e associazioni di volontariato quando intendano avvalersi dell’opera di volontari.
In aderenza ai principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, l'ufficio del casellario centrale dovrebbe fornire al datore di lavoro privato il certificato penale del casellario giudiziale che contenga le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati indicati per valutare l'impiego che comporti rapporti con i minori.
Alle pubbliche amministrazioni dovrebbe essere rilasciato il certificato in virtù della norma che consente la consultazione diretta del sistema del casellario giudiziale parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi.
18/04/2014