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Astensione anticipata dal lavoro per maternità: sempre necessaria la domanda amministrativa all’INPS.

Corte di Cassazione, sentenza 6642 del 2020.

La Suprema Corte ha statuito che l’INPS in caso di mancata presentazione della domanda non può concedere l’indennità per astensione anticipata dal lavoro per maternità, essendo questa una prestazione previdenziale che per la sua erogazione necessita della istanza amministrativa.

L'INPS è l'unico soggetto obbligato ad erogare l'indennità di maternità, mentre il datore di lavoro ha solo il dovere di anticiparne l'importo, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme da corrispondere all'Istituto, sempreché la prestazione sia effettivamente dovuta dall'Istituto previdenziale.

Anche per l'indennità di maternità, trattandosi di prestazione previdenziale, vale il principio generale della necessità della domanda amministrativa, relativo a tutte le controversie di cui all'articolo 442 del Codice di procedura civile nella materia previdenziale e nell'assistenza sociale.

Con specifico riferimento alla questione relativa all'astensione anticipata dal lavoro ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 151/2001, alla carenza della domanda amministrativa non può supplire il provvedimento emesso dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL, trattandosi di provvedimento che assume solo la funzione di un fatto di legittimazione e una condicio iuris della riconducibilità dell'assenza dal lavoro allo stato di gravidanza e della sua riconoscibilità come assenza determinata da uno degli eventi protetti e che non può, dunque, tenere luogo della domanda diretta ad ottenere la corresponsione dei benefici economici da parte dell'ente previdenziale.

Il provvedimento amministrativo che dispone l'astensione anticipata opera quindi su un piano diverso rispetto alla corresponsione dei benefici economici da parte dell'ente previdenziale che, pur costituendo la conseguenza del primo, fa capo a diverso soggetto e soggiace a diverse regole.

La previa domanda amministrativa che costituisce il requisito necessario rispetto ad ogni diritto previdenziale che debba essere azionato.

20 luglio 2020

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