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Assicurazione INAIL: la malattia da mobbing è indennizzabile.

Corte di Cassazione, sentenza 8948 del 2020.

La Cassazione ha accolto il ricorso avverso la decisione della Corte di Appello di Perugia che aveva respinto la domanda di un lavoratore tesa ad ottenere il riconoscimento della natura professionale della malattia da cui era affetto, causata dalla condotta vessatoria tenuta nei suoi confronti dal datore di lavoro.

La Corte di Appello aveva ritenuto non tutelabile nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL la malattia derivante da situazioni di costrittività organizzativa, come il mobbing.

La Cassazione ha ricordato che, in materia di assicurazione sociale, rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il rischio specifico improprio, ossia non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione, ma collegato con la prestazione stessa.

Secondo le decisioni della Corte costituzionale, l’assicurazione contro le malattie professionali è obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al Testo Unico e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle stesse tabelle, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. La legge 38/2000 prevede che, inoltre, sono da considerare malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale.

E’ errato escludere che l’assicurazione obbligatoria copra patologie non correlate a rischi considerati specificamente nelle apposite tabelle, posto che, al contrario, nel momento in cui il lavoratore è ammesso a provare l'origine professionale di qualsiasi malattia, vengono necessariamente meno anche i criteri selettivi del rischio professionale, inteso come rischio specificamente identificato in tabelle, norme regolamentari o di legge, non potendosi sostenere che la tabellazione sia venuta meno solo per la malattia e sia invece sopravvissuta ai fini dell’identificazione del rischio tipico.

Sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione, dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica.

10 febbraio 2021

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