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Assegno sociale: lo stato di bisogno non deve essere necessariamente incolpevole. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 214 del 2023.

Un soggetto, assumendo di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 335/1995 per beneficiare dell’assegno sociale, e lamentando di aver inutilmente esperito le vie amministrative, ha chiesto la condanna dell’INPS a corrispondergli tale provvidenza.

L’INPS ha contestato la sussistenza dei requisiti reddituali condizionanti il riconoscimento al  beneficio, per avere egli deciso di donare due beni immobili ai propri figli, dando così origine al proprio stato di bisogno economico.

Il Tribunale ha accolto la domanda dell’interessato.

L’assegno sociale rappresenta una forma di protezione economica riconosciuta a tutti coloro che si trovino in uno stato di bisogno.

Non può essere negato l'assegno a coloro che, pur essendo astrattamente titolari di un reddito totalmente o parzialmente incompatibile con l'assegno sociale, si vengano a trovare, in conseguenza della mancata percezione di fatto di tale reddito, nella medesima situazione reddituale di coloro che hanno diritto all'assegno sociale. Deve escludersi che possa assumere rilievo una mera pretesa, ovvero un reddito potenziale. Tali principi possono trovare applicazione anche rispetto a tutte le ipotesi in cui il diniego del beneficio si fonda sulla astratta possibilità di conseguire un reddito che il richiedente la prestazione non ha azionato o, addirittura, sulla volontaria privazione di beni che avrebbero potuto essere fonte di reddito.

L’INPS, nel caso affrontato, ha contestato la sussistenza del requisito reddituale, sul presupposto che l’istante e la di lui coniuge, rispettivamente negli anni antecedenti avevano effettuato una donazione immobiliare in favore di ciascuno dei due figli, depauperando  volontariamente il proprio patrimonio; ne ha quindi fatto discendere la conseguenza che, ai sensi dell’articolo 437 del Codice civile, tenuti a prestare gli alimenti in caso di stato di bisogno del donante siano in via primaria i donatari.

Lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, non deve essere, però, anche incolpevole.

È irrilevante la circostanza che lo stato di bisogno sia dovuto a scelta volontaria ovvero che vi siano, in base ai principi civilistici, altri soggetti tenuti (come in caso di donazione) a prestare assistenza di natura economica.

Il Tribunale ha ritenuto rilevante anche che gli immobili donati non erano locati a terzi al momento della donazione e che le donazioni siano avvenute ben sei anni prima della domanda di assegno sociale. È stato escluso che tale risalente dismissione fosse parte di un accordo finalizzato a costituire artatamente una situazione di bisogno onde fruire della provvidenza.

Il Tribunale ha, dunque, dichiarato il diritto dell’interessato a percepire l’assegno sociale dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda amministrativa.

16 marzo 2023

 

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