Assegno sociale: illegittimo il diniego per quote sociali non più possedute. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.
Tribunale di Napoli Nord, sentenza 1104 del 2019.
Un cittadino proponeva nel febbraio 2013 domanda amministrativa con l’assistenza del Patronato INAS CISL di Caserta per l’accertamento del diritto a percepire l’assegno sociale.
Lo stato di famiglia dell’interessato risultava composto unicamente con la moglie. Il medesimo godeva del requisito anagrafico previsto del compimento dei sessantacinque anni di età e del requisito economico contemplato dalla legge per non aver conseguito redditi superiori ai limiti imposti.
La domanda veniva, tuttavia, respinta dall’INPS che eccepiva che l’assistito aveva un occupazione prevalente in ragione della partecipazione ad una società in accomandita semplice con la moglie.
In realtà, la partecipazione alla compagine societaria era venuta meno in ragione della cessione della quota sociale e della modifica dei patti sociali prima della domanda ovvero nel gennaio 2013. Le variazioni erano state iscritte nel Registro delle Imprese nello stesso gennaio 2013.
Dopo l’esperimento del ricorso amministrativo, l’assistito veniva affidato alle cure dell’avvocato Domenico Carozza. Veniva, dunque, promosso ricorso giudiziario.
L’articolo 3 della legge 335/1995 prevede che dal gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali previste è corrisposto un assegno di base non reversibile denominato assegno sociale.
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale.
Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
Nel caso affrontato, sulla scorta delle deduzioni illustrate e della documentazione depositata, il Giudice ha riscontrato la erroneità della obiezione formulata dall’INPS per rigettare la domanda.
La visura camerale storica e l’atto notarile consentivano di verificare l’assenza di partecipazioni sociali da parte del ricorrente al momento della domanda amministrativa.
Alcun onere poteva configurarsi in capo all’interessato al momento della richiesta della prestazione di rappresentare ulteriormente le effettive condizioni reddituali ed occupazionali, in assenza di reali circostanze di segno contrario a quanto provato con la documentazione fiscale.
Il Tribunale ha, pertanto, accolto il ricorso e condannato l’INPS a pagare i ratei dovuti di assegno sociale già dalla domanda amministrativa.
10 aprile 2019