Assegno sociale: illegittima la pretesa dell’INPS di prove di circostanze negative. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.
Tribunale di Napoli Nord, sentenza 4001 del 2019.
Una donna proponeva domanda amministrativa con l’assistenza del Patronato INAS CISL di Caserta per percepire l’assegno sociale.
La domanda veniva rigettata deducendo l’INPS che l’interessata sarebbe stata socia e rappresentante con occupazione prevalente di una società in accomandita semplice in attività.
L’interessata veniva affidata alle cure dell’avvocato Domenico Carozza.
Si chiedeva, pertanto, con ricorso giudiziario l’accertamento del diritto a fruire dell’assegno sociale a far data dalla domanda amministrativa e la condanna dell’INPS al pagamento della prestazione.
Si costituiva nel giudizio l’INPS sostenendo che solo in data successiva alla reiezione della precedente domanda di prestazione e alla proposizione del ricorso amministrativo, l’interessata aveva presentato all’INPS nuova domanda amministrativa, corredandola della documentazione attestante l’avvenuta cessione della propria quota sociale e la trasmissione della stessa al Registro Imprese di Caserta. Tale seconda successiva domanda era stata accolta dall’INPS.
La legge 335/1995 prevede che dal gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali previste è corrisposto un assegno di base non reversibile denominato assegno sociale. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta, se non coniugato, ovvero fino al doppio dell’importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
Nel caso affrontato l’INPS, incontestata la presentazione della domanda amministrativa per fruire della prestazione assistenziale, ha opposto che l’interessata solo in una nuova domanda amministrativa successiva avrebbe prodotto documentazione attestante l’avvenuta cessione della propria quota sociale e la trasmissione della stessa al Registro Imprese di Caserta.
L’atto di cessione di quota sociale e modifica patti sociali è, però, di data antecedente la prima domanda amministrativa, come risulta dalla visura storica di società.
Alcun onere poteva,allora, configurarsi in capo all’interessata alla data della proposizione della prima domanda amministrativa di rappresentare la suddetta circostanza.
A fronte della documentazione prodotta si è ritenuta la sussistenza del requisito reddituale per fruire della prestazione richiesta.
A fronte di identiche circostanze l’INPS ha, tuttavia, riconosciuto il diritto solo a far data dalla seconda domanda amministrativa.
Il Tribunale di Napoli Nord ha, dunque, in accoglimento del ricorso, condannato l’INPS al pagamento dell’assegno sociale già dalla data della prima domanda amministrativa.
23 ottobre 2019