Assegno per il Nucleo Familiare e sussistenza dello stato di inabilità a proficuo lavoro nei confronti dei pensionati pubblici ultra-sessantacinquenni
INPS, circolare n. 11 del 2014
Il decreto legge 69/1988 prevede che l’assegno per il nucleo familiare competa in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo stesso secondo tabelle prestabilite e che i livelli di reddito di tali tabelle sono aumentati nei casi in cui il nucleo familiare comprenda soggetti che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età.
Del nucleo familiare fanno parte anche i figli ed equiparati di età superiore ai diciotto anni compiuti qualora si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi a proficuo lavoro.
L’inabilità a proficuo lavoro comporta, perciò, l’inclusione nel nucleo familiare e la maggiorazione dei livelli reddituali se relativa ad un figlio o equiparato maggiorenne, mentre, la persistente difficoltà a compiere gli atti e le funzioni proprie dell’età del figlio o equiparato minorenne consente solo l’aumento del livello reddituale, trattandosi di soggetti che già fanno parte del nucleo familiare.
L’assegno per il nucleo familiare può essere corrisposto anche ad un nucleo familiare composto da una sola persona, qualora la stessa risulti titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un’età inferiore ai diciotto anni compiuti ovvero, se maggiorenne, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 7668/1996, ha stabilito che l’assegno per il nucleo familiare spetta, nel caso in cui il nucleo sia composto da una sola persona, anche al coniuge superstite che si trovi nella condizione di assoluta inabilità a proficuo lavoro e sia già titolare di pensione indiretta o di reversibilità.
Il decreto legge 201/2011 ha disposto l'aggregazione delle funzioni riguardanti la previdenza dei dipendenti pubblici presso l'INPS.
Si è inteso, allora, omogeneizzare i criteri riguardo agli accertamenti inerenti la ricorrenza dei requisiti per l’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare ai pensionati pubblici ultra-sessantacinquenni affetti da stati invalidanti.
Nel caso di richiesta dell’assegno per il nucleo familiare da parte di pensionati pubblici o privati ultra-sessantacinquenni, a cui la prestazione viene erogata direttamente dall’INPS, la documentazione comprovante la sussistenza dello stato invalidante non sarà di per sé sufficiente, ma deve essere sottoposta ad un giudizio medico legale definitivo da parte degli uffici preposti.
La verifica dello stato invalidante necessario al riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare compete in ogni caso, dunque, all’INPS.
L’accertamento del requisito dell’inabilità a proficuo lavoro è compiuto mediante visita diretta ovvero valutazione della documentazione sanitaria prodotta.
Ricorda, infine, l'INPS che i parametri legali per determinare l’inabilità a proficuo lavoro non coincidono con quelli relativi all’ambito dell’invalidità civile.
17/02/2014