Assegno per il nucleo familiare: coniuge separato e determinazione del reddito.
Corte di Cassazione, sentenza 6351 del 2015.
Una donna conveniva in giudizio l'INPS e la società datrice di lavoro dell'ex coniuge chiedendo il diritto alla percezione diretta dell'assegno per il nucleo familiare per i figli. La lavoratrice deduceva che era coniuge separata dal lavoratore della società e affidataria dei figli minori. La società aveva negato alla donna il pagamento degli assegno per il nucleo familiare prendendo in considerazione per valutare i requisiti di accesso alla prestazione solo il reddito della medesima.
La legge 151/1975 prevede che il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge. La legge 903/1977 stabilisce che, nel caso di richiesta di entrambi i genitori, le prestazioni debbono essere corrisposte al genitore con il quale il figlio convive.
Il nuovo istituto dell'assegno per il nucleo familiare compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare. Detto reddito, preso a parametro per la corresponsione dell'assegno, viene elevato per quei nuclei familiari, che risultino meritevoli di una più intensa tutela.
Il reddito da prendere in considerazione ai fini dell'ammontare dell'assegno è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario e dai figli, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, anche, se titolare del diritto alla corresponsione; il reddito di quest'ultimo viene tuttavia in considerazione solo per stabilire il diritto alla erogazione della provvidenza assistenziale; una volta stabilita la spettanza dell'assegno, l'ammontare viene determinato sulla base del reddito del nucleo familiare dell'altro coniuge affidatario.
La Corte di Cassazione, ha quindi, ritenuto la pretesa dell'INPS di voler considerare il requisito reddituale del coniuge affidatario ai fini della spettanza della prestazione e non solo per la determinazione del dell'ammontare della prestazione infondata.
19 ottobre 2015