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Assegno di incollocabilità: rivalutazione per l'anno 2014

INAIL,  circolare 42 del  2014.
L'assegno di incollocabilità è una prestazione concessa a coloro che a seguito di infortunio o malattia professionale sono divenuti invalidi.
La legge 68/99 definisce le categorie a cui si applicano le norme sul collocamento dei disabili. Gli  invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertato dall'INAIL possono iscriversi alle liste speciali.
Nei casi in cui non sia applicabile il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private,   viene corrisposto un assegno mensile di incollocabilità. Questa prestazione ha la funzione sostitutiva dell'assunzione obbligatoria, mirando a risarcire chi, pur avendone diritto, non può concretamente avvalersi di quella speciale forma di tutela dell'invalido costituita dall'avviamento privilegiato al lavoro.
Gli invalidi del lavoro hanno diritto all'assegno di incollocabilità nella misura stabilita dalla legge se in possesso di diversi requisiti.
E' necessario che il lavoratore abbia un grado di inabilità, provocato da infortuni sul lavoro o malattia professionale, non inferiore al 34% (secondo la tabella allegata all’articolo 18 del DPR 1124/65), per eventi accaduti fino al 2006. Nel caso di eventi verificatisi dal gennaio 2007, è indispensabile un grado di menomazione dell’integrità psicofisica superiore al 20%, sulla base delle tabelle allegate all’articolo 13 del D. lgs. 38/2000.
Il lavoratore, per godere del beneficio, deve avere una età non superiore a quella massima prevista per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria.
Per accedere alla prestazione, inoltre, deve verificarsi l'impossibilità di fruire dell'assunzione obbligatoria o per la perdita di ogni capacità lavorativa o se, per la natura ed il grado dell'invalidità, possono essere di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. Ai fini della valutazione della perdita completa della capacità lavorative hanno valore, secondo la Corte di Cassazione, anche le infermità di natura extralavorativa.
L’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria deve essere adeguatamente certificata.
Il diritto a mantenere l'assegno persiste fino a quando dura la situazione di incollocabilità, venendo quindi a mancare o per il verificarsi dell'assunzione obbligatoria o perché questa non può più avvenire per difetto di qualche presupposto, come nel caso di superamento dell'età consentita per la iscrizione nelle liste speciale e cioè del limite previsto per l'ammissione al beneficio della detta assunzione obbligatoria.
La competenza a gestire l'assegno è dell'INAIL.
Il pagamento dell'assegno è fatto mensilmente.
L'art. 20 della legge 41/86 dispone la rivalutazione dell'assegno di incollocabilità con cadenza annuale. La misura è rivalutata annualmente con decreto ministeriale.
A decorrere dal luglio 2014, l’importo mensile dell’assegno di inconciliabilità è fissato nella misura di euro 255,90.

22/09/2014

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