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Assegnazione a servizio presente solo sulla carta: demansionamento e risarcimento del danno. Vittoria in Corte di Appello per lo Studio Legale Carozza.

Corte di Appello di Napoli, sentenza 4010 del 2019.

Un dipendente del Comune di Santa Maria La Fossa aveva svolto per diversi anni il ruolo di responsabile dell’Ufficio Tecnico con inquadramento nella categoria D.

A seguito di provvedimento del Giudice delle Indagini Preliminari veniva sospeso dalle funzioni di capo dell’Ufficio Tecnico.

Successivamente veniva sottoposto gerarchicamente ad altro dipendente ed addetto allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) che però non ha mai iniziato a funzionare.

Con sentenza del Tribunale il lavoratore veniva prosciolto dai reati ascritti.

Nonostante l’assoluzione, il lavoratore era costretto a svolgere anche in seguito compiti rientranti nella categoria A, alla quale appartengono i lavoratori che svolgono attività prevalentemente esecutive e di carattere tecnico manuali.

L’articolo 52 del decreto legislativo 165/2001 stabilisce che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dei contratti collettivi ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito.

Il lavoratore lamentava, pertanto, di essere stato inutilizzato o sotto utilizzato in compiti mortificanti la sua professionalità. Tale condotta del datore di lavoro aveva causato anche danni alla salute.

Con ricorso giudiziario l’interessato chiedeva di dichiarare leso il diritto alla professionalità, di essere reintegrato nella mansioni precedentemente svolte e di ricevere il risarcimento del danno esistenziale e morale.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva la domanda e ordinava al Comune la reintegra in mansioni corrispondenti alla categoria D ed il ristoro del danno da dequalificazione

Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Santa Maria la Fossa.

La Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello.

Il lavoratore era inquadrato nella categoria D della declaratoria professionale del ccnl che prevede: conoscenze plurispecialistiche con frequente necessità di aggiornamento, responsabilità dei risultati relativi ad importanti e diversi processi amministrativi, elevata complessità dei problemi da affrontare ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili.

Al lavoratore era assegnata successivamente la responsabilità dell’ufficio SUAP in seguito al provvedimento cautelare nei suoi confronti.

Il Comune ha sempre indicato per il lavoratore mansioni (responsabile servizio SUAP) corrispondenti al suo inquadramento nella categoria D.

Tuttavia, ad escludere il demansionamento non è sufficiente la formale assegnazione ad incarichi corrispondenti all’inquadramento del lavoratore, laddove risulta provato che nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, queste ultime di fatto siano sostanzialmente inferiori; pertanto, nell’indagine circa tale equivalenza non è adeguato il riferimento in astratto al livello di categoria ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano in concreto aderenti alla specifica competenza del dipendente in modo tale da salvaguardarne il livello professionale acquisito e da garantire lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali.

L’interessato era stato assegnato ad un servizio che esisteva solo sulla carta, ma che non aveva mai cominciato a funzionare, per cui veniva tenuto in stato di quasi totale inattività o impegnato in attività estranee al suo inquadramento. La non operatività del servizio prescindeva dall’impegno e dalle capacità del lavoratore, essendo tale situazione generalizzata per tutti i Comuni.

Il lavoratore in tale periodo veniva impiegato in compiti ridottissimi: fotocopie, fax, preparazione di pratiche. In tale condotta che si è sostanziato il demansionamento, in quanto tali mansioni non rientravano certamente nell’ambito di quelle del livello D. Le mansioni concretamente svolte erano semplici, ripetitive e sottoposte al controllo del responsabile dell’ufficio, per cui il lavoratore, nonostante l’assegnazione al SUAP, era di fatto privo di qualsiasi responsabilità dei risultati di procedimenti amministrativi.

20 novembre 2019

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