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Artigiani ed infortuni: la tutela INAIL riguarda solo la fase materiale dell'attività lavorativa, non anche direzione e amministrazione.

Corte di Appello di Catanzaro, sentenza 1852 del 2019.

Il Tribunale di Paola rigettava il ricorso proposto da un lavoratore autonomo artigiano nei confronti dell’INAIL. L’interessato aveva chiesto il riconoscimento del proprio diritto alle prestazioni assicurative a seguito dell'infortunio di cui era rimasto vittima durante i lavori di manutenzione di un immobile di sua proprietà (esecuzione dell'intonaco interno). L’INAIL sosteneva che nessuna prestazione economica poteva essere erogata all’artigiano muratore in quanto l'attività espletata dallo stesso al momento dell'infortunio era finalizzata al soddisfacimento esclusivo di sue esigenze personali.

La Corte di Appello ha rigettato il ricorso promosso dal lavoratore perché ha condiviso l'impostazione del Tribunale, secondo cui l'attività oggetto della copertura assicurativa può essere soltanto quella connessa allo svolgimento di tipica attività imprenditoriale.

La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista per gli artigiani dall'articolo 4 del DPR 1124/1965 riguarda esclusivamente le attività normali (ossia quelle inerenti al momento lavorativo ed esecutivo) e non si estende alle attività relative al momento organizzativo ed imprenditoriale; le suddette attività manuali, tuttavia, non devono necessariamente corrispondere a quelle tipiche della prestazione artigianale, estendendosi la tutela a tutti qui lavori che, ancorché non svolti per un committente e dietro corrispettivo, siano in ogni caso indispensabili (in quanto preparatori, accessori o connessi) alla prestazione lavorativa dell'artigiano. La tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista per gli artigiani riguarda unicamente la fase materiale dell'attività lavorativa, e non anche quella inerente alla direzione e all'amministrazione dell'impresa.

9 dicembre 2020

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