Infortunio in itinere e correlazione con l’occasione di lavoro.
Corte di Cassazione SS.UU., sentenza 17685 del 2015.
Il marito ed i figli di una donna agivano per chiedere che fosse riconosciuta la natura di infortunio sul lavoro all'evento mortale accadutole mentre percorreva a piedi la strada per raggiungere l'Istituto geriatrico presso il quale lavorava. La lavoratrice era stata aggredita dal proprio convivente durante il tragitto.
Il Tribunale e la Corte di Appello respingevano la domanda. Della questione veniva investita la Corte di Cassazione.
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o non necessitate, l'INAIL tutela gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
Con riguardo all'infortunio in itinere riconducibile al fatto doloso del terzo, secondo la Corte di Cassazione, l'introduzione dell'ipotesi legislativa dell'infortunio in itinere non ha derogato alla norma che prevede la necessità della causa violenta e della occasione di lavoro.
In caso di fatto doloso del terzo, va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale il collegamento tra l'evento e il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro risulti marginale e basato su una mera coincidenza cronologica e topografica (come nel caso in cui il fatto criminoso sia riconducibile a rapporti personali tra l'aggressore e la vittima estranei all'attività lavorativa).
Nel caso esaminato, la donna nonostante si trovasse sul percorso casa-azienda in orario prossimo all'inizio del lavoro, subiva un rischio che riguardava la sua vita personale, del tutto scollegato dall'obbligazione lavorativa o dal percorso per recarsi in azienda, essendo stata aggredita e accoltellata dal proprio convivente, evento questo che ha spezzato ogni nesso con la prestazione lavorativa.
La Corte di Cassazione ha, dunque, respinto il ricorso per il riconoscimento dell'evento come infortunio in itinere soggetto alla tutela dell'assicurazione INAIL