Apertura e gestione conti corrente bancari intestati ai minori o libretti nominativi di risparmio intestati a minori per l’accredito delle indennità di accompagnamento e di frequenza
INPS, messaggio n. 2999 del 2014
L'INPS è stata sollecitata da numerose richieste di chiarimenti in merito alle difficoltà riscontrate da molti cittadini nell’apertura e gestione di conti corrente o libretti nominativi intestati a minori destinatari di prestazioni assistenziali.
L'INPS ha, pertanto, precisato che le operazioni relative all’accredito dell’indennità di frequenza o dell’indennità di accompagnamento sono da qualificarsi quali atti di ordinaria amministrazione di cui all’art. 320 primo comma del codice civile e, dunque, non richiedono alcuna autorizzazione da parte del Giudice tutelare.
Questo orientamento è stato sostenuto più volte dalla Giurisprudenza.
Tali indennità sono, quindi, gestite direttamente da coloro che esercitano la potestà genitoriale per l’assistenza e la cura del minore. Si tratta, in concreto, di somme a scadenza periodica che non costituiscono proventi da lavoro del minore e non rientrano nel concetto di capitale di cui all’art. 320 del codice civile, che riguarda somme incassate una tantum e destinate a produrre frutti nel lungo periodo. Le indennità di frequenza e di accompagnamento, nell’ambito delle finalità stabilite dalla legge, sono così nella piena disponibilità dei genitori senza che si renda necessaria alcuna specifica autorizzazione del giudice.
Il rappresentante legale del minore avrebbe la facoltà di compiere, senza specifica autorizzazione da parte del giudice, tutti i singoli atti necessari per percepire gli importi spettanti, compresa l’apertura e la gestione di un conto corrente intestato al minore beneficiario della prestazione.
Tale indicazione dovrebbe essere osservata anche nel caso di riscossione di eventuali ratei arretrati delle indennità, non incidendo le modalità di erogazione sulla natura giuridica delle prestazioni.
18/04/2014