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APE Sociale: posticipo del periodo di sperimentazione fino al 31 dicembre 2020.

Il succedersi di norme che dal 1992 in poi hanno contrassegnato il sistema pensionistico ha determinato l’avanzamento progressivo dell’età del pensionamento di vecchiaia. Tutti questi cambiamenti spesso non sono riusciti a conciliare i particolari bisogni di determinate categorie di lavoratrici. Sono state, pertanto negli ultimi anni, introdotte misure in materia previdenziale tese ad ammorbidire i requisiti per l’accesso alla pensione: tra queste vi è l’APE sociale.

Questo particolare strumento di accompagnamento all’uscita dal lavoro è stato introdotto dalla legge 232/2016. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme e alla Gestione separata dell’INPS, al compimento dei 63 anni, hanno l’opportunità di questa peculiare indennità che viene accordata sino all’ottenimento della pensione di vecchiaia.

L’accesso a questo beneficio è consentito:

a) a coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 604/1966,  ovvero per scadenza del termine del rapporto; in tali casi è imprescindibile aver avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, aver concluso la prestazione per la disoccupazione da tre mesi ed avere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) alle persone che assistono, da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; in tale ipotesi è sempre necessario essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) ai soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento; è fatto sempre salvo il requisito dell'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) ai lavoratori dipendenti impegnati in un’attività gravosa come individuata dalla stessa legge. Tra questi vi sono gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, i conduttori di gru o di macchinari per la perforazione, i conciatori di pelli, i conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, i conduttori di mezzi pesanti e camion, gli infermieri e le ostetriche ospedaliere con lavoro in turni, gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti, gli insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido, i facchini, gli addetti allo spostamento merci, il personale addetto ai servizi di pulizia, gli operatori ecologici, gli operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca, i pescatori, i lavoratori del settore ed i marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne. Tali attività devono risultare svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette ed occorre un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

I requisiti contributivi richiesti per i casi di disoccupazione ed impegno in attività gravose, sono ridotti, per le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

La concessione del beneficio è dipendente dalla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico.

L’Ape sociale è pari alla prestazione pensionistica che sarebbe virtualmente spettata al momento in cui si presenta la domanda, nel limite massimo di 1.500 euro per mese.

L'indennità non è compatibile con i trattamenti di disoccupazione né con gli indennizzi previsti per la cessazione dell’attività commerciale; è, invece, compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi da lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.

La legge 160/2019 ha disposto il prolungamento del periodo di sperimentazione dell’APE sociale sino 31 dicembre 2020. Dal gennaio possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2020, maturano tutti i requisiti e le condizioni. Possono proporre domanda anche coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti il 2020 e che non hanno già presentato richiesta o sono decaduti.

27 maggio 2020

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