Al dirigente pubblico non si applica la disciplina sulle mansioni prevista dall'articolo 2103 del codice civile.
Corte di Cassazione, sentenza 17636 del 2019.
Il Tribunale di Pinerolo ordinava all’Azienda Ospedaliera Universitaria di ripristinare i posti letto dei pazienti affetti da fibrosi cistica nell'ambito della struttura sotto la direzione della dirigente preposta e di consentire alla stessa di continuare a svolgere le ricerche e gli studi sulla fibrosi cistica quale referente della Regione Piemonte per il centro di riferimento per la fibrosi cistica.
Il successivo ricorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria inteso all'accertamento di non avere posto in essere nei confronti della dirigente alcuna condotta discriminatoria o vessatoria, nè determinato un suo demansionamento, essendo la Delibera consequenziale a ragioni organizzative, veniva respinto dal Tribunale, che accoglieva, invece, le domande avanzate in via riconvenzionale dalla dirigente, rilevando che la delibera che sottraeva alla struttura complessa della stessa il centro fibrosi era priva di motivazione.
La sentenza del Tribunale rilevava che gli effetti prodotti dalla delibera erano stati pregiudizievoli per la dirigente, dovendo ritenersi irrilevante la circostanza per la quale quest'ultima aveva mantenuto il suo incarico di direzione di struttura complessa, in quanto il ruolo di responsabile del centro fibrosi cistica era funzionalmente autonomo rispetto a quello di struttura complessa.
La Corte di Appello di Torino accoglieva, invece, l'appello dell'Azienda Ospedaliera e dichiarava la legittimità della deliberazione, respingendo le domande proposte dalla dirigente.
La Corte di Appello evidenziava che le risultanze istruttorie avevano confermato l'opportunità di riorganizzare le attività pneumologiche e che nelle riunioni dei comitati di dipartimento era stata elaborata la proposta di riduzione dei posti letti in maniera paritaria alla struttura complessa diretta dalla dirigente, conseguente ad esigenze di redistribuzione dei posti letti.
La Corte di Appello rilevava che la variazione delle attività interne alla struttura diretta dalla dirigente non aveva leso la sua professionalità, riferibile all'insieme di compiti relativi alla struttura stessa.
La Corte di Appello sottolineava che, in ambito pubblicistico, la dequalificazione andava commisurata al dato formale degli elementi che delimitavano l'incarico dirigenziale, al di là delle funzioni di direzione ed organizzazione svolte, non avendo il dirigente diritto alcuno alla sua adibizione all'una piuttosto che all'altra delle patologie che componevano la categoria delle malattie dell'apparato respiratorio.
La Corte di Appello precisava che è la struttura complessa a caratterizzare l'incarico dirigenziale, con conseguente equivalenza delle patologie ad essa pertinenti e delle relative prestazioni, non potendo ritenersi che le attività connesse alla fibrosi cistica valessero a connotare il detto incarico.
La Corte di Appello evidenziava che nel settore pubblico deve aversi riguardo ad un concetto di equivalenza formale delle mansioni ancorato ad una valutazione demandata ai contratti collettivi e non sindacabile dal giudice, indipendentemente dalla professionalità acquisita.
La dirigente proponeva ricorso per cassazione che veniva rigettato dalla Suprema Corte.
L'inapplicabilità ai dirigenti dell'articolo 2103 del codice civile, sancita dal D.Lgs. 165/2001, discende dalle peculiarità proprie della qualifica dirigenziale che non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Per le medesime ragioni, non è applicabile al rapporto dirigenziale l’articolo 52 del D.Lgs.165/2001, riferibile al solo personale che non rivesta la qualifica di dirigente, al quale è, invece, riservata la specifica disciplina.
Quanto alla dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, la giuridica impossibilità di applicare la disciplina dettata dall'articolo 2103 del codice civile è ribadita dal D.Lgs. 502/1992, secondo cui nel conferimento degli incarichi e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, data l'equivalenza delle mansioni dirigenziali, non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
11 febbraio 2020