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Ai collaboratori parasubordinati non è applicabile l’automatismo delle prestazioni previdenziali.

Corte di Cassazione, sentenza 11430 del 2021.

La Suprema Corte è intervenuta in materia di previdenza in favore degli iscritti alla Gestione separata INPS, con particolare riferimento al diritto all’indennità di fine rapporto riconosciuta dall’articolo del decreto legge 185/2008, per i collaboratori in regime di monocommittenza. Il caso riguardava una collaboratrice che riteneva di aver diritto al beneficio pur in assenza dei contributi necessari. I contributi difettavano per inadempimento del committente.

La Corte di Cassazione ha affermato che, pur nell’assenza del versamento dei contributi di legge, è inapplicabile il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’articolo 2116 del Codice civile per i soggetti titolari di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS.

Questi ultimi, al pari dei lavoratori autonomi, sono gli unici titolari dal lato passivo dell’obbligo contributivo, restando irrilevante che al pagamento di una quota dei contributi (relativi alla prestazione lavorativa resa) siano tenuti i committenti. La disposizione regolamentare va interpretata, infatti, come recante una mera delegazione legale di pagamento con effetto liberatorio per il collaboratore per la quota di contributi rimasta a suo carico, diretta a semplificare le modalità di riscossione dei contributi, ma inidonea a mutare la titolarità del relativo rapporto contributivo. La posizione contributiva del collaboratore occasionale non può dirsi equiparabile a quella del lavoratore subordinato che, al contrario, resta del tutto estraneo al rapporto contributivo che si costituisce esclusivamente tra il datore di lavoro e l’ente previdenziale: solo il primo è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte a carico del prestatore di lavoro. Diversamente, i lavoratori autonomi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata sono personalmente obbligati al pagamento dei contributi, quanto meno nella misura di un terzo della sua misura complessiva.

Lo strumento giuridico che consentirebbe al prestatore iscritto alla Gestione separata di rinunciare, eventualmente, all’effetto liberatorio dell’accollo di quella parte del contributo in capo al committente che sia rimasto inadempiente, e di costituire il rapporto previdenziale accedendo alle relative prestazioni, è rinvenibile nella disposizione di cui all’articolo 1236 del Codice civile; precisamente nella parte in cui attribuisce alla dichiarazione del debitore di non voler profittare della remissione del debito. Sicché, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all’INPS di rinunciare all’effetto privativo dell’accollo disposto in suo favore dall’articolo 2 della legge 335/1995, e assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo ovviamente rivalersi nei confronti di costui per i danni patiti.

24 giugno 2021

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