Agli invalidi in misura non inferiore all’80% spetta il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. Vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 2268 del 2021.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto il ricorso di un lavoratore invalido in misura superiore all’80% volto al riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia.
La sussistenza dello stato di invalidità costituisce la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 503/1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità.
In particolare, il Tribunale ha osservato che i requisiti di età e di contribuzione più elevati stabiliti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia non si applicano agli invalidi in misura non inferiore all’80%: pertanto a costoro spetta il diritto alla pensione di vecchiaia quando siano superati i limiti di età, oltre che di contribuzione, fermo restando che il richiedente non deve prestare più alcuna attività lavorativa.
Si considera invalido l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Ove ricorra detta invalidità, la decorrenza della pensione sarà fissata al primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età pensionabile prevista dalla normativa. Nei casi in cui lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da epoca successiva al compimento dell’età prevista dalla previgente normativa, la decorrenza della pensione di vecchiaia sarà fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui risulti sussistente lo stato di invalidità.
Per il Giudice, quindi, nella fattispecie in esame, il requisito contributivo è risultato dimostrato dalla produzione dell’estratto contributivo proveniente dall’INPS. Per quanto attiene al requisito sanitario, invece, il C.T.U. ha accertato che il lavoratore è affetto da patologie che ne determinano una invalidità in misura pari all’81% a decorrere dalla domanda amministrativa. Pertanto, è stata accertata la sussistenza del presupposto per il riconoscimento della pensione di vecchiaia con anticipo rispetto all’ordinaria età pensionabile prevista per legge.
Infine, il Tribunale ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui in tema di pensione di vecchiaia anticipata il regime delle cosiddette finestre si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’80%, poiché la Legge individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessant'anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che negli altri casi maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti.
Pertanto, il Tribunale ha accertato il diritto dell’interessato a beneficiare della pensione di vecchiaia a decorrere da dodici mesi dopo l’insorgenza dello stato di invalidità in misura superiore all’80%, con conseguente condanna dell’INPS al pagamento della prestazione.
4 novembre 2021