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Acceso degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, all'assegno sociale.

Corte di Cassazione, sentenza 2029 del 2020.
Il Tribunale di Roma e la Corte di Appello di Roma respingevano la domanda proposta da un invalido di condanna al pagamento dei ratei della pensione di inabilità a decorrere dalla data di sospensione della prestazione da parte dell'Istituto. La Corte di Appello sosteneva che l'appellante non avesse comunque diritto alla pensione di inabilità per difetto del requisito anagrafico (raggiungimento del 65 anno di età). La Corte di Appello escludeva il diritto alla pensione sociale che, sia pure prevista per legge in sostituzione della prima, è assistita da presupposti diversi e, pertanto, in difetto di specifica domanda nel ricorso introduttivo della lite, non poteva essere riconosciuta in appello.
Della controversia veniva investita la Corte di Cassazione. L’interessato lamentava che la Corte di Appello avesse erroneamente ritenuto, nonostante il regime di sostituzione automatica dell'assegno sociale con la prestazione assistenziale in godimento, domanda nuova la richiesta di pagamento dell'assegno sociale perché proposta per la prima volta in appello e non anche nell'atto introduttivo della lite. La Suprema Corte ha ritenuto fondata la doglianza.
La sentenza della Corte di Appello non è in linea con il principio di diritto secondo cui l'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale (oggi: assegno sociale) erogata dall'INPS in sostituzione della pensione di invalidità ha, in applicazione della legge 118/1971, carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità (correttamente: assegno di invalidità o pensione di inabilità) sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate. Gli invalidi civili, i quali già fruiscano della relativa pensione (o assegno mensile), ne ottengono automaticamente la trasformazione in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione, da parte dell'INPS, dei requisiti di ammissione e, in particolare, delle condizioni economiche dell'invalido. Non può dirsi nuova la domanda di attribuzione dell'assegno sociale in luogo di quello di invalidità.
14 maggio 2020

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