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Accertamento del diritto al superiore inquadramento per un dipendente del Comune di Mondragone: vittoria in Tribunale per lo Studio Legale Carozza.

Un dipendente del Comune di Mondragone, inquadrato nella categoria A del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali, chiedeva assistenza all'avvocato Domenico Carozza per agire agisce in giudizio al fine di vedersi corrispondere le differenze stipendiali connesse all’espletamento di mansioni superiori ascrivibili alla categoria B.

Il Comune si difendeva negando l’assolvimento dei compiti descritti dall'interessato.

Secondo il d.lgs. 165/2001 l’esercizio di fatto di mansioni superiori non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore. La stessa norma prevede la possibile adibizione del pubblico dipendente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, per obbiettive esigenze di servizio, ma pone dei precisi limiti: che vi sia una vacanza in organico, per non più di sei mesi prorogabili a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti; oppure che si debba sostituire altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza. In queste ipotesi è previsto che il lavoratore per il periodo di effettiva prestazione abbia diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.

In caso d’insussistenza dei requisiti previsti dalla disposizione, vi è nullità dell’assegnazione a mansioni di qualifica superiore, ma al lavoratore si riconosce lo stesso la differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore.

La Suprema Corte ha chiarito che il diritto ad essere compensato per lo svolgimento di mansioni superiori (differenza di retribuzione con la qualifica cui corrispondono le mansioni svolte di fatto) non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell'assegnazione e alle previsioni dei contratti collettivi.

Nel caso affrontato, le dichiarazioni dei testimoni hanno confermato la ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa del lavoratore. A corredo delle affermazioni dei soggetti interrogati, il Tribunale ha tenuto conto della congrua serie di documenti acquisiti nel fascicolo processuale.

L’istruttoria espletata ha, in primo luogo, sconfessato la ricostruzione del Comune, secondo il quale il lavoratore sarebbe stato adibito a sole mansioni di tipo puramente esecutivo ed elementare tipiche della categoria A ed evocate dalla stessa attribuzione del profilo di affossatore nell’ambito del servizio cimiteriale.

Nel corso del processo è stato confermato, invece, che l'interessato è stato adibito a mansioni di diversa e maggiore qualità rispetto a quelle della categoria di formale appartenenza, come la cura delle relazioni dirette con gli utenti. Il Tribunale ha accolto la domanda del lavoratore ritenendo che questi agiva con un grado di esperienza e discrezionalità, affrontando problemi complessi con relazioni organizzative interne di tipo semplice e con relazioni dirette con l’utenza.

Il Tribunale ha, quindi, condannato il Comune di Mondragone al pagamento delle differenze stipendiali tra quanto previsto dalle tabelle economiche del CCNL tra la categoria A e la categoria B.

 

10 luglio 2017

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